Regimi Speciali IVA
L’Iva viene solitamente applicata secondo i diversi passaggi dei beni ( o prestazioni di servizi ), fino a “percuotere” definitivamente il consumatore finale. In pratica, applicandosi il meccanismo della rivalsa e della detrazione, l’imposta va a colpire il cosiddetto “valore aggiunto” che si realizza attraverso i successivi scambi commerciali.
In deroga a quanto sopra enunciato, il legislatore ha previsto dei settori che sono sottratti a tale meccanismo, secondo il principio generale del tributo, evitando l’applicazione dell’imposta all’evolversi delle operazioni.
In tali casi, l’imposta “colpisce” soltanto all’origine e non anche nelle successive fasi della commercializzazione. Si può parlare quindi di un “regime speciale monofase”.
In tale regime, gli operatori coinvolti nelle varie fasi successive alla prima non hanno l’obbligo di applicazione della rivalsa, previsto dall’art. 18 del DPR n. 633/72; di conseguenza, per tali soggetti le operazioni non devono essere riportate nella dichiarazione Iva.
L’articolo 74, comma 1 del DPR 633/72 individua una serie di settori per i quali l’applicazione dell’imposta avviene secondo quanto sopra esposto, ovvero nel momento in cui si realizza la prima cessione del bene o prestazione del servizio:
a) commercio di sali e tabacchi;
b) commercio di fiammiferi;
c) commercio di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi supporti ecc;
d) prestazioni telefoniche pubbliche e mezzi tecnici per fruire dei servizi di telecomunicazione fissa o mobile;
e) rivendita di documenti di viaggio, documenti di sosta.
Preliminarmente, avremo che:
- per i sali e i tabacchi l’imposta è dovuta dall’Amministrazione dei Monopoli sulla base del prezzo di vendita;
- per il commercio dei fiammiferi l’imposta è dovuta dal Consorzio industrie fiammiferi;
- per il commercio di giornali, libri ecc., l’imposta è dovuta dall’editore, ovvero chiunque assuma in concreto il rischio della realizzazione dell’opera;
- per le prestazioni dei gestori dei posti telefonici, ovvero di qualsiasi altro mezzo atto a tale servizio, l’imposta dovuta dal titolare della concessione o autorizzazione a esercitare i servizi;
- per la rivendita di documenti di viaggio e per quelli di sosta, l’imposta è dovuta rispettivamente dall’esercente l’attività di trasporto e di gestione del parcheggio.
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