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Rinviato solamente l’obbligo di adozione della fattura elettronica per l’acquisto di carburante per autotrazione

Rinviato solamente l’obbligo di adozione della fattura elettronica per l’acquisto di carburante per autotrazione

A 4 giorni dall’obbligo di adozione della fattura elettronica per l’acquisto di carburante per autotrazione, il Consiglio dei Ministri ha approvato il D.L. n. 78/2018 che concede la proroga dal 1° luglio 2018 al 1° gennaio 2019 del termine di entrata in vigore.

Il rinvio non ostacola comunque l’emissione facoltativa della fattura elettronica per i distributori di carburante che si sono già adeguati adottando gli strumenti tecnologici e che ne ricevono la richiesta dai clienti.

Quello che non viene rinviato è invece l’obbligo di sostenere le spese di carburante tramite modalità di pagamento tracciate per coloro che intendono portare in deduzione i costi per i rifornimenti.

Pertanto la scheda carburante potrà essere utilizzata sino al 31 dicembre 2018 quale documento fiscale di riepilogo per i rifornimenti di carburante che però, presuppone sempre il pagamento tracciato ai fini della deducibilità del costo.

La proroga del Consiglio dei Ministri però non sembra riguardare gli altri obblighi di fatturazione elettronica in riferimento alle prestazioni dei subappaltatori che operino nella filiera di imprese in concomitanza di contratti di appalto stipulati con la Pubblica Amministrazione.

Si tratta nello specifico di tutte quelle prestazioni dei subappaltatori e subcontraenti che operano nell’ambito di un contratto pubblico quale appalti di lavori, forniture, servizi e concessionari, anche nei cosiddetti settori speciali disciplinati dal D.lgs. n. 50/2016.

Il D.L. n. 78/2018 non dovrebbe riguardare neanche la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica ai sensi dell’articolo 2, comma 1-bis, del D.lgs. n. 127/2015 dei dati inerenti i corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di carburanti da utilizzare quali carburanti per motori.

La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica delle informazioni appena citate restano pertanto obbligatorie a partire dal 1° luglio 2018 per le operazioni di cessione di benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motore effettuate dai soggetti passivi IVA che gestiscono impianti di distribuzione stradale di benzina e gasolio ad elevata automazione, in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self service prepagato muniti di sistemi automatizzati di telerilevazione dei dati di impianto, di terminali per il pagamento tramite accettatore di banconote e moneta elettronica quale bancomat, carte di credito, prepagate e, di sistemi informatici per la gestione in remoto dei dati di carico e di scarico delle quantità di carburante.

Sono state invece rinviate le decisioni in tema invii cumulativi per la comunicazioni dei dati delle fatture per le operazioni del 2018 e, in tema di split payment, sui servizi i cui compensi sono assoggettati ai ritenuta alla fonte.

di Francesco Burzacchi
Tratto dal Quaderno Settimanale n. 26-2018 (per abbonarti al Quaderno Settimanale: sercontel.it/abbonati/)

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