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Saldo e stralcio ruoli sotto euro 1.000

Saldo e stralcio ruoli sotto euro 1.000

di Alberto De Stefani (Quaderno settimanale n. 8/2019 – www. sercontel.it)

La Legge di Bilancio 2019, ha introdotto il “saldo e stralcio” delle cartelle, ossia una riduzione delle somme dovute per i contribuenti che si trovano in grave e comprovata difficoltà economica. In pratica, si tratta di una sottocategoria della Rottamazione-ter anche se sicuramente presenta tratti più vantaggiosi.

Per i soggetti che, alla data del 31.12.2018, hanno debiti di importo residuo di euro 1.000 che sono stati affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2010, è previsto l’annullamento automatico dei debiti residui. Tale condizione opera automaticamente, senza necessità cioè di dover presentare alcuna dichiarazione.

Se questo non si verifica, il contribuente può accedere a tale agevolazione se presenta determinati requisiti.

Innanzitutto, i debiti in questione, oltre ad essere stati affidati all’Agente nel periodo 2010-2017, devono risultare:

• dall’omesso versamento di imposte e contributi risultanti da dichiarazioni annuali (imposte sui redditi, IVA, IRAP, contributi alle Casse professionali o Gestione separata INPS);
• dalle attività di liquidazione automatica delle dichiarazioni di cui all’articolo 36-bis, D.P.R. n. 600/1973, e all’articolo 54-bis, D.P.R. n. 633/1972.

Altro requisito richiesto è la sussistenza di una “situazione di grave e comprovata difficoltà economica”. Tale condizione è soddisfatta quando l’ISEE non supera euro 20.000.

In base al valore dell’ISEE, il soggetto andrà a versare, cumulativamente all’aggio dell’Agente al rimborso delle spese esecutive e di notifica:

• il 16% di capitale e interessi se ISEE inferiore a euro 8.500;
• il 20% se ISEE compreso tra euro 8.500 e euro 12.500;
• il 35% se ISEE compreso tra euro 12.500 e euro 20.000.

Se il contribuente rientra tra questi valori, trarrà maggiore beneficio presentando la dichiarazione “saldo stralcio” in alternativa alla Rottamazione-ter.

La dichiarazione deve essere presentata tramite PEC entro il 30.04.2019 oppure recandosi in uno degli sportelli, scaricando il modello presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Entro il 31.10.2019, l’Agenzia notificherà al contribuente una “Comunicazione” contenente l’ammontare complessivo delle somme dovute per l’estinzione dei debiti, con l’indicazione del giorno e mese di scadenza delle rate e l’importo di ciascuna di esse, unitamente ai bollettini per il pagamento.

A seconda della scelta effettuata dal contribuente, il debito sarà estinto in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019, oppure in 5 rate così suddivise:

• 35% (del dovuto) con scadenza il 30 novembre 2019;
• 20% con scadenza il 31 marzo 2020;
• 15% con scadenza il 31 luglio 2020;
• 15% con scadenza il 31 marzo 2021;
• il restante 15% con scadenza il 31 luglio 2021.

Sempre entro il 31.10.2019, l’Agenzia può comunicare il mancato accoglimento del “saldo e stralcio” limitatamente ai debiti definibili ai sensi dell’articolo 3 del D.L. n. 119/2018, avvertendo il contribuente dell’automatica inclusione nei benefici della definizione agevolata 2018 (c.d. “Rottamazione-ter”).

Con le novità introdotte dal Decreto Semplificazioni (Decreto Legge n. 135/2018), il pagamento delle somme dovute dovrà essere effettuato in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019, oppure:

• in 17 rate (5 anni), di cui la prima entro il 30 novembre 2019 (30%) e le restanti 16, ciascuna di pari importo, il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre per i quattro anni successivi;
• in 9 rate (3 anni), nel caso in cui per gli stessi carichi sia stata già richiesta la “Rottamazione-bis”, ma non risultino pagate, entro il 7 dicembre 2018, le rate di luglio, settembre e ottobre 2018.

Il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 novembre 2019 (30%) e le restanti 8, ciascuna di pari importo, il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2020 e 2021.

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