Fattura elettronica per le sponsorizzazioni delle ASD
di Alberto De Stefani (Quaderno settimanale n. 13/2019 – www. sercontel.it)
Il DL 119/2018 ha introdotto una semplificazione riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche e gli altri enti che si avvalgono del regime speciale di cui alla L. 398/91, i quali restano esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica se nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito proventi da attività commerciali per un importo non superiore a euro 65.000.
In caso di proventi superiori alla soglia prestabilita, infatti, è previsto che gli enti citati possano richiedere ai cessionari o committenti, purché soggetti passivi IVA, di emettere la fattura elettronica per loro conto.
Questa norma in argomento è confluita nell’articolo comma 3 del D.lgs. 127/2015 coinvolgendo tutti i soggetti che possono avvalersi del regime speciale ex L. 398/91 e quindi:
• società sportive dilettantistiche di cui all’art. 90 della L. 289/2002,
• associazioni senza fini di lucro e pro loco,
• associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare, legalmente riconosciute e senza fini di lucro.
In origine, l’articolo 10 del DL. 119/2018 prevedeva al comma 2, che per i contratti di sponsorizzazioni e pubblicità stipulati dagli enti in regime speciali, gli obblighi di fatturazione e registrazione dovevano essere adempiuti dai cessionari soggetti passivi IVA stabilita in Italia.
Tale disposizione, tuttavia, non ha mai trovato applicazione. Alla fine è dunque possibile affermare che le prestazioni di sponsorizzazioni e le prestazioni pubblicitarie rese dagli enti in regime speciale sono soggette alle regole di fatturazione dell’articolo 1 comma 3 del D.lgs. 127/2015.
Si rammenta comunque che, generalmente, l’ente che si avvale del regime di cui alla L. 398/91 è esonerato dall’obbligo di emissione della fattura per le operazioni effettuate nell’ambito delle attività commerciali connesse con i propri scopi istituzionali.
Per le prestazioni di sponsorizzazione, le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie, invece, la fattura deve essere comunque emessa.
La norma non chiarisce le modalità attraverso le quali l’ente deve assicurare che il documento venga emesso dalla controparte.
Si crede che questi richiederà al cessionario o committente di emettere la fattura e in seguito verrà verificata la corretta emissione del documento nella propria area riservata “Fatture e Corrispettivi”.
Nell’ipotesi in cui l’ente abbia superato la soglia di euro 65.000 di proventi commerciali e il cessionario o committente gode dell’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica, la fattura dovrà essere emessa dall’ente in formato elettronico, evidenziando quindi che la responsabilità dell’adempimento resta comunque in capo al cedente o prestatore.
Il cessionario o committente genera una fattura con codice “TD01” e indica i propri dati identificativi nella sezione riservata al cedente o prestatore, specificando che la fattura è emessa per conto di quest’ultimo.
Infine, l’Amministrazione finanziaria in occasione del Videoforum del 15.01.2019, ha chiarito che tale modalità di fatturazione non muta gli obblighi di registrazione e di liquidazione dell’imposta per cui l’ente fornitore annoterà la fattura tra quelle attive applicando la detrazione IVA in misura forfettaria, come previsto dal regime agevolato, mentre il cessionario o committente registrerà la fattura tra i propri acquisti.