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Gli elementi di incoerenza bloccanti per il rimborso del modello 730

Gli elementi di incoerenza bloccanti per il rimborso del modello 730

di Alberto De Stefani (Quaderno settimanale n. 25/2019 – www.sercontel.it)

In linea con quanto era stato previsto lo scorso anno, l’Agenzia delle Entrate ha recentemente emanato il provvedimento 207079/2019 il 19.06.2019, affermando che “gli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2019 con esito a rimborso, presentate dai contribuenti con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, sono individuati nello scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente, o nella presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche”.

Sulla base dell’articolo 5, comma 3-bis, del D.lgs. 175/2014, l’Amministrazione Finanziaria può effettuare una serie di controlli preventivi in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione/data della trasmissione, per poter poi erogare il rimborso entro il sesto mese successivo.

I controlli sopra descritti vengono eseguiti sia sulle dichiarazioni presentate in prima persona, sia su quelle effettuate dal sostituto d’imposta e anche su quelle redatte dai centri CAF o professionisti abilitati che presentano differenze con il modello precompilato o che danno diritto ad un rimborso di un importo superiore a 4.000 euro.

È bene a questo punto chiarire cosa si intenda con elementi di incoerenza.

Innanzitutto, sono gli stessi validi per i precedenti periodi 2017 e 2018 e per cui, al manifestarsi di uno di essi, i rimborsi sono sospesi sino ad esito positivo del controllo. Stimo parlando in particolare:

• dello scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente;
• della presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche;
• della situazione di rischio considerata tale sulla base delle irregolarità registrate in anni passati.

Vediamo a questo punto in che modo il contribuente viene informato dei risultati contabili delle dichiarazioni.

La circolare 4/E/2018, ha già precisato che l’Agenzia, in caso di controllo preventivo, non è tenuta ad informare il contribuente se lo stesso ha presentato la dichiarazione attraverso un centro CAF/professionista o tramite il proprio sostituto d’imposta.

Spetterà quindi al professionista l’onere di informare il contribuente del fatto che sarà l’Agenzia delle Entrate ad autorizzare il rimborso sempreché il controllo sia terminato con esito positivo.

In ogni caso, il CAF/professionista non deve invece informare il sostituto d’imposta del risultato contabile della dichiarazione assoggettata al controllo preventivo.

Per le dichiarazioni 730 precompilate presentate direttamente in via telematica, invece, è la stessa Agenzia delle entrate a dover informare il contribuente tramite un avviso nell’area autenticata e un messaggio di posta elettronica all’indirizzo e-mail precedentemente indicato in fase di presentazione diretta della dichiarazione.

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