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Invio telematico dei Corrispettivi giornalieri

Invio telematico dei Corrispettivi giornalieri

di Gianfranco Costa (Quaderno settimanale n. 27/2019 – www.sercontel.it)

L’evoluzione telematica dell’Agenzia delle Entrate per il recepimento dei documenti fiscali in tempo reale riguarda anche i corrispettivi, cioè tutte quelle situazioni che riguardano i commercianti e le attività assimilate. Nelle assimilate ricomprendiamo tutti coloro che emettono la ricevuta fiscale in sostituzione della fattura.

La norma di partenza è l’articolo 6/ter del D.Lgs 5/8/2015, n. 127 (lo stesso della fattura elettronica) che, nella versione attuale prevede le seguenti decorrenze:
• per tutti i contribuenti: 1/1/2020;
• per i contribuenti con volume d’affari complessivo superiore a 400.000 euro: 1/7/2019.

Si tratta allora di capire quale fosse la modalità di trasmissione di questi benedetti corrispettivi.

Dove per i soggetti che già emettevano lo scontrino fiscale era ed è necessario adattare il misuratore fiscale in uso o sostituirlo con uno in grado di “colloquiare” con l’Amministrazione finanziaria, rimane da capire gli altri (cioè coloro che emettono ricevute fiscali) come trasmettere i corrispettivi giornalieri.

Come sempre accade, l’Agenzia delle Entrate si trova ad intervenire sempre fuori termine. Infatti, era previsto che nel portare “Fatture e Corrispettivi” fosse messo a disposizione un apposito software per svolgere correttamente l’adempimento.

Il ritardato intervento sta nel fatto che l’adempimento che doveva partire il 1/7/2019 vede la pubblicazione in data 4/7/2019, a firma del direttore dell’Agenzia stessa, del provvedimento 236086/2019 con il quale individua le ulteriori modalità di trasmissione dei corrispettivi.

Rammentiamo che, lo stesso Legislatore si è reso conto di avere l’organo più importante che è in perenne ritardo. Lo chiamiamo “organo più importante” in quanto è quello deputato ad assicurare le entrate al bilancio dello Stato.

Come detto, con il provvedimento n. 236086 del 4/7/2019, l’Agenzia delle Entrate ha definito ulteriori modalità per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, utilizzabili nel periodo transitorio.

A decorrere dal 1° gennaio 2020, i soggetti che effettuano commercio al minuto memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

Tale obbligo, come già detto, è anticipato al 1° luglio 2019 per coloro che hanno un volume d’affari superiore a 400.000 euro annui.

Inoltre, tale comunicazione telematica sostituisce la registrazione dei corrispettivi, che resta comunque possibile su base volontaria.

Il decreto Crescita ha stabilito che nel primo semestre di vigenza dell’obbligo, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti, le sanzioni previste non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto.

Pertanto, al fine di consentire ai soggetti che non abbiano ancora la disponibilità di un Registratore Telematico di assolvere all’obbligo di trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro i più ampi termini previsti dalla norma, con il provvedimento del 4/7/2019 sono state definite ulteriori modalità per la trasmissione dei dati, utilizzabili nel periodo transitorio.

LE TRE MODALITÀ D’INVIO

L’Agenzia metterà a disposizione tre servizi per l’invio telematico dei corrispettivi da parte degli operatori che, nei primi sei mesi dall’introduzione dell’obbligo, non abbiano la disponibilità di un registratore telematico:
1. un primo servizio web, all’interno dell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi, consentirà l’upload di un file:
• con i dati dei corrispettivi complessivi di una singola giornata,
 distinti per aliquota IVA
 o senza distinzione tra imponibile e imposta, nel caso il contribuente sia in regime di ventilazione,
• oppure di un file compresso con i file dei dati dei corrispettivi delle singole giornate.
Chiaramente, il file da inviare sarà in formato XML (simile alla fattura elettronica), non una scansione PDF del registro corrispettivi.
2. un secondo servizio, disponibile sempre online all’interno del portale Fatture e corrispettivi, consentirà in alternativa
• la compilazione dei dati dei corrispettivi complessivi giornalieri,
 sempre distinti per aliquota IVA;
 o con l’indicazione del regime di ventilazione;
3. una terza soluzione consentirà l’invio dei dati dei corrispettivi giornalieri tramite protocollo https o sftp. In questo caso, un allegato al provvedimento, prevede le specifiche tecniche per l’invio.

Il provvedimento prevede altresì che, la trasmissione telematica con le modalità appena esposte, possa essere effettuata anche avvalendosi di un intermediario, intendendo per tale quei soggetti elencati al comma 3 dell’articolo 3 del DPR 322/1998 In tal caso, gli intermediari incaricati della trasmissione rilasciano al contribuente l’impegno a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri, nonché copia della comunicazione trasmessa e della relativa ricevuta, che ne attesta il ricevimento da parte dell’Agenzia delle entrate e costituisce prova dell’avvenuta presentazione.
Da ultimo, ma non in fattore d’importanza, l’Agenzia precisa che i servizi “on line” appena descritti saranno messi a disposizione dei contribuenti entro il 29/7/2019. Rammentiamo che il Decreto crescita ha previsto che nei primi sei mesi di applicazione delle disposizioni sulla trasmissione telematica, non vengano applicate sanzioni se la trasmissione avviene entro il mese successivo.

TRASMISSIONE DEI CORRISPETTIVI E DECRETO CRESCITA

L’articolo 12/quinquies, commi 1 e 2, del DL 34/2019 (nella versione convertita), stabilisce che i dati relativi ai corrispettivi giornalieri sono trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, determinata ai sensi dell’articolo 6 del DPR 633/1972.

Per completezza di trattazione ricordiamo che l’articolo 6 della legge IVA prevede i seguenti momenti di rilevanza delle operazioni:
1. cessione di beni immobili: atto notarile o diversa decorrenza della cessione contenuta nell’atto stesso;
2. cessione di beni mobili: consegna o spedizione del bene all’acquirente;
3. prestazioni di servizi: incasso del corrispettivo.

Sono però previste anche delle deroghe, che possiamo così sintetizzare:
• qualora la fattura venga emessa anteriormente ad uno dei momenti sopra riportati, l’operazione si considera rilevante ai fini IVA in base alla data esposta sulla fattura stessa;
• nel caso il corrispettivo venga riscosso, tutto o in parte, prima di uno dei momenti sopra esposti (ovviamente parliamo dei casi 1 e 2), allora il momento di effettuazione della fattura va individuato nella data di riscossione.

Restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche Iva.
Nel primo semestre di vigenza dell’obbligo, decorrente dal 1.07.2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e dal 1.01.2020 per gli altri soggetti, le sanzioni non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Resta inteso che l’invio all’Agenzia delle Entrate è scollegato ai termini di liquidazione dell’IVA, i quali non sono stati modificati e vengono ricondotti all’esigibilità dell’imposta così come precisato dal primo comma dell’articolo 19 della legge IVA che, ovviamente, rimanda al momento di effettuazione dell’operazione ai sensi dell’articolo 6 del DPR 633/1972.

Sempre con riferimento ai corrispettivi e agganciandosi alla “lotteria degli scontrini” il Decreto Crescita prevede che, al fine di incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, la probabilità di vincita dei premi per l’estrazione a sorte degli scontrini è aumentata del 100% (anziché 20%), rispetto alle transazioni effettuate mediante denaro contante, per le transazioni effettuate attraverso strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito.

Infine, il Decreto Crescita elimina la possibilità di prevedere ulteriori esclusioni dalla trasmissione telematica dei corrispettivi in relazione al luogo di svolgimento dell’attività.

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