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La data della fattura differita

La data della fattura differita

di Alberto De Stefani (Quaderno settimanale n. 35/2019 – www.sercontel.it)

Vediamo in questo breve articolo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’istanza di interpello n. 389 del 24.09.2019, che ha previsto che “è comunque possibile indicare convenzionalmente la data di fine mese (30 settembre 2019), rappresentativa del momento di esigibilità dell’imposta, fermo restando che la fattura potrà essere inviata allo SdI entro il 15 ottobre 2019”.

La situazione sottoposta all’analisi dell’Agenzia delle Entrate riguarda dei lavori eseguiti su parti meccaniche e per le quali viene emesso un Ddt con la causale “reso lavorato,” stabilendo il pagamento a 30 giorni.

Ogni fine mese, il prestatore specificava nella fattura elettronica il riepilogo delle operazioni svolte e indicava la data dell’ultimo giorno del mese. Non si tratta di una fatturazione differita, in quanto è una prestazioni di servizi ordinaria (art. 6, comma 3 del DPR 633/1972) e il momento in cui l’operazione viene eseguita corrisponde all’incasso del corrispettivo.

È più corretto descrivere la situazione come un’emissione anticipata della fattura perché indica il momento in cui le operazioni vengono effettuate considerando le lavorazioni indicate nella fattura, ragion per cui è necessario indicare nella fattura il momento di effettuazione, inteso come la data scelta dal soggetto per emettere la fattura, ovvero a fine mese.

Nel corso dell’argomentazione della risposta, l’Amministrazione finanziaria ha ripreso quanto detto precedentemente con la circolare 14/E/2019, dove veniva precisato che la data da indicare nella fattura differita poteva coincidere con quella di emissione dell’ultimo Ddt del relativo mese. Non sembrava dunque corretto inserire come data l’ultimo giorno del mese per poi inviare la fattura entro il 15 del mese successivo.

Ritornando alla risposta in esame, l’Agenzia precisa che anche le prestazioni di servizi possono essere documentate con le fatture differite, purché la fattura indichi specificatamente le operazioni svolte e che sia possibile dimostrare il tutto attraverso idonea documentazione.

L’Agenzia ha inoltre precisato che “il contribuente, per rendere individuabile la prestazione di servizio effettuata, può utilizzare la documentazione commerciale prodotta e conservata, peculiare del tipo di attività svolta (si pensi, tra gli altri, ai documenti attestanti l’avvenuto incasso del corrispettivo, al contratto, alla nota di consegna lavori, alla lettera di incarico, ecc.), da cui individuare con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti”.

Per concludere, l’Agenzia consente la possibilità di inserire come data della fattura differita, non la data dell’ultimo Ddt, bensì quella dell’ultimo giorno del mese.

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