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La risposta all’istanza di interpello n. 394/2019 dell’Agenzia delle Entrate (trasmissione telematica dei corrispettivi pagamento con i ticket restaurant, e le rivendita dei titoli di trasporto)

La risposta all’istanza di interpello n. 394/2019 dell’Agenzia delle Entrate (trasmissione telematica dei corrispettivi pagamento con i ticket restaurant, e le rivendita dei titoli di trasporto)

di Alberto De Stefani (Quaderno settimanale n. 37/2019 – www.sercontel.it)

Con la risposta n. 394 pubblicata il 07.10.2019 scorso, l’Agenzia delle Entrate ha deciso di intervenire per indicare quali sono le corrette procedure da seguire per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, laddove il pagamento avviene con i ticket restaurant, e le rivendita dei titoli di trasporto.

In merito ai ticket, è possibile che l’importo del corrispettivo e della relativa imposta vengano duplicati attraverso i registratori telematici, in quanto da una parte l’esercente considera nei corrispettivi del mese anche l’importo del buono pasto, mentre dall’altra parte, lo stesso esercente provvederà poi ad emettere fattura nei confronti della società emittente i buoni pasto.

Il caso analizzato dall’Agenzia riguarda un soggetto che svolge attività di bar-pasticceria, il quale, per evitare la doppia registrazione di cui sopra, riteneva che l’importo dei ticket dovesse essere scomputato dal totale dei corrispettivi oggetto d’invio. L’Agenzia delle Entrate, con la risposta affrontata, ha invece ricordato che con il provv. n. 182017 del 28.10.2016, i corrispettivi non riscossi (comprendendo quindi anche i ticket restaurant) devono essere compresi nell’ammontare complessivo dei corrispettivi, nonostante la successiva fattura dell’esercente. Il campo “Ammontare” deve comprendere quindi “… i corrispettivi non riscossi e di quelli per i quali il pagamento è stato effettuato mediante ticket restaurant”.

Al fine di risolvere la possibile non corrispondenza tra i dati dei corrispettivi trasmessi e l’imposta del periodo e per evitare l’apparente duplicazione dei dati, l’Agenzia ha inoltre ricordato che in tema di esigibilità dell’Iva, l’art. 6 del DPR 633/72 sancisce che questa si realizza nel momento in cui la società emittente paga il controvalore del ticket oppure quando l’esercente emette la fattura, se antecedente il pagamento.

Il secondo aspetto trattato nella risposta all’istanza di interpello, ha come tema la rilevazione delle operazioni di rivendita di biglietti e abbonamenti degli autobus. Mentre al rivenditore spetta solamente l’aggio, il corrispettivo trasmesso dal registratore telematico rileva invece per l’intero importo dell’operazione.

L’Agenzia è intervenuta per chiarire che i registratori non prevedono una specifica funzione di memorizzazione per queste operazioni, in quanto l’esercente non deve emettere un documento commerciale nel momento in cui cede un titolo di trasporto per l’applicazione dell’articolo 74 del DPR 633/72, dove l’Iva è assolta a monte dal gestore del servizio ed è solamente l’aggio a rilevare ai fini delle imposte sui redditi, documentato mediante una fattura distinta.

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