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Tempo di aderire al servizio di consultazione elettronica fino al 20 dicembre

Tempo di aderire al servizio di consultazione elettronica fino al 20 dicembre

di Alberto De Stefani (Quaderno settimanale n. 40/2019 – www.sercontel.it)

Il provvedimento n. 738239 pubblicato il 30.10.2019 da parte dell’Agenzia delle Entrate, ha prorogato il termine per aderire al servizio di consultazione delle fatture elettroniche al prossimo 20.12.2019, al fine di “recepire dal punto di vista tecnico e strutturale” le previsioni contenute nell’articolo 14 del DL 124/2019.

Si ricorda che i contribuenti che aderiscono al servizio entro il 20 dicembre, potranno consultare e acquisire le proprie fatture elettroniche transitate dal Sistema di Interscambio a partire dal 01.01.2019.

In caso di mancata adesione al servizio, l’Agenzia procederà inizialmente a recapitare la fattura al destinatario per poi procedere alla cancellazione dei dati del file, memorizzando solamente i dati fiscalmente rilevanti ai sensi dell’articolo 21 del DPR 633/1972, tralasciando quelli relativi alla natura, qualità e quantità dei beni e servizi che formano oggetto dell’operazione.

Ricordando le istruzioni fornite dal Garante della Privacy che aveva fatto notare come l’obbligo della fattura elettronica andava in contrasto con i diritti e la libertà dei contribuenti coinvolti, per permettere la memorizzazione dei dati, era necessaria una preventiva adesione al servizio da parte del soggetto.

Il decreto fiscale, andando a modificare l’art. 1 del D.lgs. 127/2015, permette la memorizzazione di tutti i dati contenuti nelle fatture elettroniche per permettere alla Guardia di Finanza e all’Agenzia delle Entrate, di assolvere i compiti di vigilanza economica e finanziaria per combattere qualsiasi forma di illegalità e adempiere alle attività necessarie “all’attività ispettiva di natura amministrativa dell’Amministrazione finanziaria”.

Per concludere, era necessario optare per il prolungamento dei termini per effettuare l’adesione al servizio di consultazione per permettere la definizione delle misure di garanzia prevista dalla norme con l’Autorità Garante.

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