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La detrazione dei buoni carburanti

La detrazione dei buoni carburanti

di Alberto De Stefani (Quaderno settimanale n. 42/2019 – www.sercontel.it)

La circolare 8/E/2018 dell’Agenzia delle Entrate, con lo scopo di fornire chiarimenti in merito alla detrazione ai fini Iva, ha invece avuto l’effetto opposto, accentuando ancor di più le problematiche esistenti.

È innanzitutto doveroso segnalare la distinzione tra buoni benzina monouso e multiuso, come su indicazione delle Direttiva UE 1065/2016. I primi consentono di acquistare il carburante in uno specifico impianto di distribuzione mentre con i secondi è possibile acquistare carburante presso diversi impianti di rifornimento.

La premessa era doverosa in quanto è proprio grazie a questa distinzione che è possibile individuare il corretto comportamento da seguire ai fini Iva.

In caso di buoni monouso infatti, dove quindi è la compagnia petrolifera ad emettere buoni o carte ricaricabili utilizzabili presso impianti selezionati, verrà emessa una fattura elettronica da parte della stessa compagnia alla contestuale cessione del buono o, in alternativa, al momento di ricarica della carta.

Con i buoni multiuso invece è possibile effettuare il rifornimento presso impianti gestiti da diverse compagnie, anche presso le cosiddette pompe bianche, dove sarà emesso un semplice documento di legittimazione e quindi la cessione sarà, ai sensi dell’articolo 2, c.3 del DPR 633/1972, non soggetta ad Iva. Il momento rilevante ai fini Iva sarà quindi il momento di consegna del bene acquistato o del pagamento del servizio.

Contrariamente a quanto si possa pensare, le difficoltà in merito alla corretta trattazione ai fini Iva non sorgono con i buoni multiuso, bensì con quelli monouso. Se a livello contabile è facile inquadrare l’operazione come acquisto di carburante, le vere problematiche sorgono in merito alla corretta detrazione dell’Iva e alla corretta deducibilità del costo sostenuto.

Per fare un esempio, è difficile imputare correttamente l’utilizzo in caso di buoni monouso adoperati sia per il rifornimento di autocarri aziendali, sia per il rifornimento di autovetture aziendali. Nel primo caso infatti, è possibile detrarre interamente l’Iva mentre nel secondo caso solo nella misura del 40%.

La stessa problematica sorge con riferimento alle imposte dirette, in quanto ai sensi dell’articolo 164 del TUIR, nel caso in cui il buono sia utilizzato per il rifornimento di un autocarro si deduce completamente il costo, mentre in caso di un’autovettura, la deduzione è solamente del 20%.

Altra questione riguarda la corretta imputazione del costo: come ci si deve comportare nel caso in cui il buono o la card ricaricabile non siano ancora stati utilizzati al termine del precedente periodo d’imposta?

Per assolvere a queste problematiche, si propongono alcune possibili soluzioni.

Innanzitutto, per ricondurre correttamente l’uso di un buono monouso ad un autocarro o ad un’autovettura, è utile acquisire tutta la documentazione utile. È bene poi procedere con la sostituzione dei buoni monouso con una fattura differita alla fine di ogni mese relativa agli acquisti di carburante, avendo sempre cura di indicare i mezzi a cui si riferiscono i rifornimenti. Infine, è consigliabile, dedicare l’utilizzo dei buoni monouso a specifici mezzi di trasporto o optare per la loro sostituzione con buoni multiuso o la formula del netting.

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