Entro 1° ottobre comunicazione domicilio digitale
di Francesco Costa (Quaderno settimanale n. 36/2020 – www.sercontel.it)
Prima di iniziare a trattare tale argomento dobbiamo necessariamente ritornare indietro di qualche anno richiamando l’art. 16 del D.L. 185/2008 che in quell’anno aveva introdotto e quindi già previsto per le imprese e professionisti di dotarsi obbligatoriamente di un indirizzo di posta elettronica certificata. Questo valeva non solo per le imprese e professionisti privati, ma anche per le pubbliche amministrazioni.
Fatta questa premessa possiamo collegarci al D.L. 185/2008 e con la novità introdotta quest’anno dal Decreto Semplificazioni (D.L. 76/2020) e cioè l’obbligo per tutte le imprese e i professionisti di comunicare il proprio domicilio digitale presso il Registro delle Imprese o presso gli Ordini Professionali o Collegi di appartenenza.
Qui viene spontanea la domanda ma che cos’è questo domicilio digitale di cui si parla nella norma citata?
Il domicilio digitale ad oggi (ma siamo in attesa di norme di attuazione dei servizi elettronici e di recapito certificati e qualificati) non è altro che la Pec cioè la Posta Elettronica Certificata unico strumento in questo momento attraverso il quale è possibile eleggere il proprio domicilio digitale certificato.
Ed ecco quindi spiegato questo “nuovo” obbligo che tanto nuovo non è visto che era già stato previsto dall’art. 16 del D.L. 185/2008, ma per il quale si aggiunge una data entro la quale comunicarlo e nuove sanzioni per chi non adempie all’obbligo.
Partiamo dalla data entro la quale comunicare il proprio domicilio digitale che è il 1 ottobre 2020.
Per quanto riguarda le imprese costituite in forma societaria nel caso in cui non adempiono all’obbligo sono sottoposte alla sanzione prevista dall’art. 2630 del Codice Civile in misura raddoppiata (da un minimo di 206 euro ad un massimo di 2.640 euro). Inoltre l’ufficio del registro delle imprese assegnerà d’ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento delle comunicazioni e notifiche attestato presso il cassetto digitale dell’imprenditore ed erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di Commercio (art. 8 comma 6 L. 580/1993). Nel caso invece il domicilio digitale comunicato sia inattivo il Registro delle Imprese chiederà alla società di provvedere all’indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni, decorsi i quali procederà con propria determina alla cancellazione dell’indirizzo dal registro delle imprese ed avvierà contestualmente la procedura sanzionatoria.
Passiamo ad esaminare le imprese individuali per le quali le uniche differenze rispetto alle imprese in forma societaria è il sistema sanzionatorio che è previsto dall’art. 2194 del codice civile in misura triplicata (da un minimo di 30 euro ad un massimo di 1.548 euro).
In caso di impresa individuale di nuova costituzione l’ufficio del registro delle imprese che riceverà una domanda di iscrizione senza l’indicazione del domicilio digitale sospenderà la domanda in attesa che la stessa venga integrata con il domicilio digitale.
Infine passiamo a trattare i professionisti i quali devono obbligatoriamente comunicare il proprio domicilio digitale al proprio Ordine o Collegio di appartenenza, in caso di mancata comunicazione il Collegio o l’Ordine applicheranno la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione del domicilio.
La norma prevedere specifiche sanzioni in capo agli Ordini e Collegi i quali ai sensi dell’art. 16 comma 7 D.L. 185/2008 hanno l’onere di pubblicare in un elenco riservato consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni i dati identificativi degli iscritti e il relativo domicilio digitale.
Concludiamo questo argomento specificando che per i professionisti non iscritti ad Albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato non sono tenuti ad alcun adempimento per quanto concerne l’art. 37 del D.L. 76/2020.