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Proroga dei versamenti del Modello Redditi 2020

Proroga dei versamenti del Modello Redditi 2020

di Alberto De Stefani (Quaderno settimanale n. 38/2020 – www.sercontel.it)

È stato approvato il tanto atteso emendamento che prevede per i soggetti ISA con una riduzione del fatturato/corrispettivi di almeno il 33%, mettendo a confronto il primo semestre 2020 con il primo semestre 2019, la possibilità di versare le imposte del modello Redditi 2020 scaduti lo scorso 20.07 o 20.08, entro il 30.10.2020 con la maggiorazione dello 0,8%.

Questa è solo l’ultima di una serie di proroghe che erano state segnalate al Governo a causa dell’emergenza COVID-19 in corso.

Ricordiamo infatti che il DPCM dello scorso 27.06.2020 aveva concesso a favore di soggetti ISA, contribuenti forfetari e minimi che non avrebbero versato le imposte scadenti il 30.06., la possibilità di versare:

  • Il saldo 2019 e acconto 2020 imposte sui redditi;
  • Il saldo IVA 2019;
  • Il saldo IRAP 2019 (per i soggetti esclusi dall’esonero previsto dall’articolo 24 del DL 34/2020)

entro il 20.07.2020 senza alcuna maggiorazione o con la maggiorazione dello 0,4% se i versamenti venivano eseguiti tra il 21 luglio e il 20 agosto 2020.

Con il Comunicato stampa n. 208 del 10.09.2020, il MEF ha precisato che: “il Governo si è impegnato a sostenere … un emendamento al DL 104 del 2020 che preveda, per i contribuenti che hanno registrato nel primo semestre del 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 33 per cento, la possibilità di effettuare il pagamento entro venerdì 30 ottobre con la sola maggiorazione dello 0,8%”. In questo modo, lo sciopero minacciato dal CNDCEC, è stato evitato.

In questi giorni, giunti alla conclusione del Decreto Agosto, anche l’emendamento sopra citato è stato accolto, introducendo l’articolo 98-bis il quale prevede che: “i soggetti di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2020 … che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, i quali non abbiano effettuato in tutto o in parte i versamenti di cui all’articolo 1 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2020, possono regolarizzare detti versamenti, senza applicazione di sanzioni, entro il 30 ottobre 2020 con la maggiorazione dello 0,8 per cento delle imposte dovute”.

 

 

 

 

Con questa previsione, il contribuente beneficia di un ulteriore sconto rispetto al tradizionale versamento tramite ravvedimento. Oltre a non essere previsti gli interessi di mora, infatti, vengono anche ridimensionati i maggiori importi dovuti.

Per fare un esempio, nel caso in cui il contribuente decida di versare gli importi dovuti entro 90 giorni dalla scadenza, la maggiorazione degli importi sarà dello 0,87% (1,67% – 0,8%) mentre sarà dello 2,95% (3,75% – 0,8%) se il versamento viene effettuato al 30 ottobre, superati quindi i 90 giorni dall’originaria scadenza.

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