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Il versamento trimestrale dell’imposta di bollo

Il versamento trimestrale dell’imposta di bollo

di Alberto De Stefani (Quaderno settimanale n. 39/2020 – www.sercontel.it)

Il prossimo 20.10.2020 scade il termine per versare l’imposta di bollo con riguardo alle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre 2020, ossia nei mesi di luglio, agosto e settembre.

Ricordiamo che l’imposta di bollo di 2 euro va riconosciuta sulle fatture prive di Iva e di importo superiore a 77,47 euro, ossia per fare un esempio:

  • Per le operazioni non imponibili in base alle dichiarazioni di intento ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c) D.P.R. 633/1972;
  • Per le operazioni fuori campo Iva,ai sensi dell’articolo 2 del D.P.R. 633/1972;
  • Per le operazioni prive del presupposto soggettivo, oggettivo o territoriale, ai sensi dell’articolo 7-ter D.P.R. 633/1972;
  • Per le operazioni escluse dalla base imponibilein base all’articolo 15 D.P.R. 633/1972 per interessi di mora, somme anticipate in nome e per conto dell’altra parte o per risarcimento danni;
  • Per le operazioni esentiarticolo 10 D.P.R. 633/1972, per interessi di pagamento dilazionato e per prestazioni mediche;
  • Per le operazioni fatturate dai soggetti che operano in regime forfettario.

Sempre entro il 20 ottobre, per effetto dell’articolo 26 del Decreto Liquidità, è possibile versare anche l’imposta di bollo relativa al primo e secondo trimestre eventualmente non versata se di importo complessivo non superiore a 250 euro.

Le scadenze invece del 20.10.2020 in merito alle fatture emesse nel terzo trimestre e del 20.01.2021 con riguardo invece alle fatture emesse nel quarto trimestre, per il versamento dell’imposta di bollo, restano confermate.

Per le fatture transitate dal Sistema di Interscambio per le quali è disponibile una ricevuta di consegna o una ricevuta di impossibilità di recapito, è disponibile nel portale “Fatture e corrispettivi” un servizio che permette di verificare e pagare l’imposta di bollo. Non sono invece conteggiate le fatture scartate, in quanto mai emesse.

Con riguardo alle fatture B2B o B2C, vengono prese in considerazione le fatture dove la data di consegna contenuta nella ricevuta di consegna o la data di messa a disposizione è precedente alla fine del trimestre. Per le fatture B2G invece, occorre verificare che con riguardo alle fatture consegnate nel trimestre, non siano pervenute notifiche di esito committente di accettazione o notifiche di decorrenza termini. In quel caso verranno gestite nell’ambito del trimestre successivo. Non vengono invece conteggiate le fatture rifiutate dalla Pubblica Amministrazione.

L’Agenzia delle Entrate elabora il calcolo il 10 del mese successivo a quello di riferimento.

Sempre dal portale Fatture e corrispettivi, inoltre, è possibile consultare un riepilogo per ciascun trimestre solare dei dati relativi all’imposta di bollo dovuta o assolta ed effettuare il calcolo dell’imposta dovuta per il trimestre di riferimento. Il contribuente ha infatti la possibilità di modificare il numero delle fatture proposte dal sistema. È possibile infine inviare la richiesta di addebito su un conto corrente indicato o predisporre la stampa del modello F24.

L’imposta di bollo va assolta esclusivamente in via telematica utilizzando il modello F24. La risoluzione 42/E/2019 ha istituito il codice tributo 2523 per il terzo trimestre.

 

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