Sospensione ammortamenti 2020
di Francesco Costa (Quaderno settimanale n. 40/2020 – www.sercontel.it)
Con la conversione in legge del Decreto Agosto nell’art. 60 c. 7 bis è stata concessa la possibilità di sospendere gli ammortamenti nel bilancio 2020 (solo civilistica e non necessariamente anche fiscale) e a seconda dell’andamento dell’epidemia anche quelli futuri.
Questa possibilità viene concessa al fine di non effettuare fino al 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali mantenendo il loro valore di iscrizione così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.
Cosa significa fino al 100%? Vuol dire che è possibile ridurre gli ammortamenti della metà dell’80% o del 100%, che equivale a dire che non vengono imputati ammortamenti al bilancio 2020.
Questa mossa va a beneficio del bilancio 2020, che viene così sgravato di una quota in certi casi rilevante dei costi, ma senza perdere il costo dal punto di vista fiscale, in quanto il comma 7-quinquies prevede che in deroga all’ottemperanza dell’art. 109 c.4, lett. b) Tuir è possibile dedurre fiscalmente il costo, anche se non è stato imputato a conto economico nel relativo esercizio di competenza sia ai fini Ires/Irpef e ai fini Irap.
L’anno in se non viene “scontato”, ma viene in realtà prolungato di un anno o due anni, a seconda dell’evoluzione del virus il piano d’ammortamento originario.
Per poter sfruttare tale possibilità è necessario destinare una riserva di utili indisponibile di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata. Se l’utile dell’esercizio 2020 non è sufficiente a coprire l’importo della quota d’ammortamento, la riserva andrà integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve disponibili scritte nel patrimonio netto se ovviamente presenti. Se tale soluzione non è sufficiente, la riserva andrà integrata per la differenza accantonando gli utili degli esercizi successivi.
Nella nota integrativa si dovrà dare conto delle ragioni della deroga nonché dell’iscrizione e dell’importo della riserva indisponibile accantonata o della quota se non sufficiente e quindi delle differenza futura da accantonare e inoltre dare indicazione dell’influenza che la mancata iscrizione del costo ha sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria sul risultato economico d’esercizio sulla base dell’incidenza dell’importo degli ammortamenti.
L’effetto del prolungamento dell’originario piano d’ammortamento implica che nel 2020 mancherà una quota di ammortamento civilistica ma sarà presente la quota fiscale, invece nell’anno di chiusura dell’ammortamento ad esempio 2024 ci sarà la quota civilistica ma non quella fiscale.
Tale sfasamento temporale genera un sfasamento tra valore civilistico e fiscale che comporta lo stanziamento di imposte differite passive nel bilancio 2020.