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Corretta numerazione della fattura solo con sequenzialità

Corretta numerazione della fattura solo con sequenzialità

di Francesco Costa (Quaderno settimanale n. 42/2020 – www.sercontel.it)

L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 505 pubblicata il 29.10.2020, è giunta alla seguente conclusione sul tema della numerazione della fattura scrivendo che in un sistema che preveda l’istituzione di un numero di fattura composta da otto cifre rappresentanti il giorno di emissione es. 20200601 o 20200602 e da un ulteriore codice progressivo esadecimale es. 0001, 0002, non risulta compatibile con il requisito della sequenzialità richiesto dalla direttiva comunitaria e dalla normativa nazionale.

Tale questione è stata sottoposta da un soggetto passivo che al fine di evitare di esporre a clienti collaboratori informazioni relative al quantitativo di documenti emessi, aveva creato la soluzione sopra citata che avrebbe garantito comunque univocità e progressività ai numeri attribuiti.

La generazione di un numero contenente  data di emissione e un codice ottenuto in base al sistema numerico esadecimale non costituirebbe un problema a giudizio dell’istante in considerazione che l’ordinamento di tale sistema è comunque universalmente riconosciuto ed accettato.

L’Agenzia delle Entrate nella risposta fornita ha ricordato che a partire dal 1 gennaio 2013 (disposizioni contenute nell’art. 21 comma 2 lett. b) del DPR 633/72 così come sostituito dall’art. 1 comma 325 lett. d) della L. 228/2012) la fattura deve contenere un numero progressivo che la identifichi in modo univoco. Quindi sono ammissibili anche sistemi di numerazione diversi da quelli progressivi per anno solare, l’importante è che siano rispettate le condizioni richieste dalla norma. L’Amministrazione ha precisato che nella risoluzione 10 gennaio 2013 n. 1 si potrebbe anche far riferimento nella numerazione alla data della fattura stessa.

È doveroso sottolineare come risulti difficilmente praticabile la scelta di indicare all’interno del numero di una e-fattura la data della sua emissione. In quanto nell’ambito della fatturazione elettronica tale data coincide con quella di trasmissione del file XML al Sistema di Interscambio il quale ne attesta inequivocabilmente la data e l’orario. Nella maggior parte dei casi si tratta di un giorno differente e successivo rispetto a quello riportato nel campo “Data” della fattura elettronica, di conseguenza l’adozione di un numero di fattura contenente la data di emissione, risulta praticamente inattuabile qualora il documento venga trasmesso entro i dodici giorni successivi a quello di effettuazione dell’operazione.

L’Agenzia ricorda che le disposizioni relative alla numerazione in vigore dal 2013 furono introdotte al fine di adeguare la normativa interna a quella comunitaria. L’art. 226 della direttiva 2006/112/CE richiede che fra gli elementi obbligatori della fattura sia presente “un numero sequenziale con una o più serie che identifichi la fattura in modo univoco”.

Il sistema di numerazione suggerito dall’istante pur essendo in grado di garantire univocità e progressività delle fatture non risulta idoneo a rispettare la sequenzialità richiesta dalle disposizioni comunitarie.

Nel documento viene sottolineato come l’assenza di un ordine sequenziale non consentirebbe all’Agenzia delle Entrate neppure la corretta predisposizione, prevista dall’art. 4 del DLgs. 127/2015 a partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio 2021, delle bozze: delle liquidazioni periodiche IVA, dei registri di cui agli artt. 23 e 25 del DPR 633/72 e della dichiarazione annuale IVA.

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