La procedura per integrare l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche
di Alberto De Stefani (Quaderno settimanale n. 5/2021 – www.sercontel.it)
Con il provvedimento n. 34958/2021 pubblicato dall’Agenzia delle Entrate, sono state definite le regole operative per integrare le fatture elettroniche dove l’imposta di bollo non compare (anche se dovuta) e le modalità a disposizione del contribuente per poter consultare e modificare i dati a disposizione dell’amministrazione finanziaria.
Ricordiamo che l’imposta di bollo era stata innovata con le disposizioni contenute nel DM 04.12.2020 e ora, con il provvedimento del 04.02.2021, tali modifiche iniziano a prendere forma.
Entro il 15 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento (es. 15 aprile per il primo trimestre), l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione del cedente, prestatore o dell’intermediario delegato due elenchi. L’Elenco A conterrà tutte le fatture che sono transitate dallo SDI e che contengono l’assolvimento dell’imposta di bollo; l’elenco non è modificabile dal contribuente. Diversamente, l’Elenco B, oltre ad essere modificabile, includerà le fatture elettroniche dove non compare l’assolvimento dell’imposta di bollo (anche se dovuta) che sono state emesse a partire dal 01.01.2021.
Per stilare il secondo elenco (B), l’Agenzia delle Entrate selezionerà le fatture:
- di importo superiore a euro 77,47;
- che indicano uno dei seguenti codici natura:
- 1 operazioni non soggette per carenza del requisito di territorialità;
- 2 altre operazioni non soggette;
- 5 operazioni non imponibili a seguito di lettera d’intento;
- 6 altre operazioni non imponibili;
- N4 operazioni esenti;
- Dove non compare nessuna codifica che giustifichi il non assoggettamento all’imposta. Nel provvedimento è indicato che in presenza di operazioni normalmente soggette ad imposta di bollo, deve essere indicato uno specifico codice che identifichi la fattispecie di esclusione.
Il cedente/prestatore deve comunicare all’Agenzia delle Entrate le eventuali fatture contenute nell’Elenco B per le quali non si è realizzato il presupposto per poter applicare l’imposta di bollo, entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre solare di riferimento, “spuntando gli estremi delle singole fatture”. Allo stesso modo, il contribuente può anche integrare questo elenco aggiungendo le fatture soggette ad imposta di bollo sfuggite al controllo dell’Agenzia delle Entrate.
È possibile modificare l’elenco in modo puntuale o massivo. In questo caso, tramite il sito web dell’Agenzia delle Entrate è possibile scaricare il file XML dell’Elenco B e caricare successivamente l’elenco corretto.
Nel caso in cui il contribuente non apporti nessuna modifica, l’Agenzia acquisirà entrambi gli elenchi in modo definitivo.
Entro il giorno 15 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (es. 15 maggio per il primo trimestre), l’Agenzia comunicherà l’importo dovuto dal soggetto passivo nell’area riservata del portale Fatture e corrispettivi.
Per coloro che effettueranno il versamento oltre le scadenze prestabilite dall’articolo 6 del DM 17.06.2014, è possibile versare l’imposta di bollo, oltre le sanzioni e gli interessi derivanti dall’applicazione del meccanismo del ravvedimento operoso, direttamente dal portale dell’Agenzia delle Entrate.
Infine, con riguardo al recupero dell’imposta di bollo non versata e delle relative sanzioni, l’Agenzia delle Entrate comunicherà al contribuente, oltre alla motivazione dell’atto, il codice da riportare nel F24 per assolvere al versamento dell’imposta, delle sanzioni e degli interessi.