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Delega identità digitale

Delega identità digitale

di Francesco Costa (Quaderno settimanale n. 33/2021 del 06/09/2021 – www.sercontel.it)

L’INPS dal 1° ottobre 2021 consentirà l’accesso ai propri servizi digitali oltre che con SPID, CIE (Carta Elettronica Digitale) e CNS (Carta Nazionale dei Servizi) anche mediante la delega dell’identità digitale. Tale delega non sostituisce i rapporti che intercorrono fra il cittadino e l’intermediario incaricato di gestire uno o più adempimenti e non modifica il ruolo dei patronati. Questa delega è stata pensata per facilitare i rapporti dei cittadini con l’INPS in specie di quelli anziani o fragili che più hanno difficoltà ad utilizzare i servizi online. Con il comunicato stampa del 30 agosto 2021 l’INPS sottolinea la funzione della nuova modalità di accesso ai servizi resi dall’Istituto e chiarisce che “la delega, molto lontana dall’essere un privilegio, ha lo scopo di semplificare ulteriormente l’accesso dei cittadini ai servizi Inps e maggiormente, di tutti coloro che si trovano in situazioni di fragilità tali da non avere altrimenti accesso ai servizi online della PA”.

Con la circolare n. 127 del 12 agosto 2021 l’INPS ha presentato la nuova modalità di accesso che, a partire dal 16 agosto ha consentito al cittadino, impossibilitato ad utilizzare in autonomia i servizi online dell’INPS, di delegare ad un’altra persona di sua fiducia l’esercizio dei propri diritti nei confronti dell’Istituto. L’attivazione della nuova modalità è slittata al 1° ottobre 2021, data che vede anche la dismissione dal 30 settembre 2021 dei PIN già rilasciati dall’Istituto e rimasti in vigore nel periodo transitorio, con la sola eccezione di quelli rilasciati a cittadini residenti all’estero e non in possesso di documento d’identità italiano.

La circolare n. 127/2021 elenca i casi in cui è consentita la richiesta della registrazione della delega da parte di persona diversa dal delegante:

  • I tutori, i curatori e gli amministratori di sostegno possono richiedere la delega autocertificando la rappresentanza legale ovvero producendo la documentazione atta a provarla. Nel caso di autocertificazione, la delega potrà essere registrata solo all’esito delle verifiche di veridicità delle dichiarazioni rese, presso l’Autorità competente.
  • Gli esercenti la potestà genitoriale possono richiedere la registrazione della delega per conto del minore.
  • Le persone allettate per lunga durata, ricoverate o impossibilitate a recarsi presso gli sportelli dell’Istituto a causa di patologie, possono richiedere la registrazione anche attraverso il delegato.

Si tratta, di una delega ampia che va oltre i singoli adempimenti e consente al delegato di svolgere tutti gli atti che sarebbero propri del soggetto delegante che con tale atto trasferisce al delegato l’esercizio dei propri diritti nei confronti dell’Istituto.

Si rammenta come sopra indicato, che la delega non va a sostituire i rapporti che intercorrono fra il cittadino e l’intermediario incaricato di gestire uno o più adempimenti, così come non modifica il ruolo dei patronati. È evidente che la delega dell’identità digitale non ha nulla a che vedere con l’affidamento al professionista incaricato alla gestione dei rapporti di lavoro a norma dell’art. 1 della Legge n. 12/1979.

Infine, tale delega può indicare un periodo di validità così come può essere a tempo indeterminato e in tal caso il delegante può revocarla in qualsiasi momento anche attraverso la propria identità digitale ad esclusione dei soggetti sotto tutela o amministrazione di sostegno.

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