L’emissione della fattura nelle cessioni intra a distanza
di Alberto De Stefani (Quaderno settimanale n. 39/2021 del 18/10/2021 – www.sercontel.it)
Nell’e-commerce indiretto i soggetti che adottano il regime OSS nelle vendite a distanza B2C all’interno della comunità (Intra), sono esonerati dall’obbligo di fatturazione. Questo esonero tuttavia viene meno per coloro che, sopra soglia, adottano il regime naturale della tassazione nel paese di destinazione della merce.
Alle vendite per corrispondenza si associa solitamente il termine e-commerce indiretto. Quando si ha a che fare con le cessioni all’interno della comunità europea si è esonerati dall’obbligo di emissione della fattura, dal rilascio dello scontrino/ricevuta e dal rilascio del documento commerciale telematico. Si è invece obbligati alla tenuta del registro dei corrispettivi, all’invio della Lipe e della Dichiarazione annuale Iva.
Più complessa è invece la cessione verso l’estero B2C, tanto che la materia è stata recentemente modificata dopo il recepimento della Direttiva UE n. 2455/2017 con il D.lgs. 83/2021.
Con l’espressione vendite a distanza intracomunitarie di beni, si intendono le “le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione di persone fisiche non soggetti d’imposta”, secondo quanto previsto dal nuovo articolo 38-bis, c. 1, DL. 331/1993. Sono in pratica delle cessioni effettuate a privati dove la spedizione resta a carico del fornitore e dove l’operazione è soggetta a Iva nel Paese di destinazione, salvo l’ipotesi più semplice dove il fornitore non risulta stabilito in diversi Stati membri e non ha realizzato in quest’anno e nel precedente vendite a distanza e servizi TTE che superano la soglia di 10.000 euro (art. 7-octies, D.P.R. 633/1972 e art. 41, c.1/b D.L. 331/1993).
Se invece si effettua una vendita a distanza dopo aver superato la soglia e senza opzione OSS, la cessione che viene spedita dall’Italia, ai sensi dell’art’41, c. 1/b D.L. 331/1993, non è imponibile ma si è obbligati ad emettere fattura e compilare il modello Instrastat, come ricordano l’art. 46, cc. 2 e 3, D.L. 331 e la C.M. 13/E/1994. L’Iva nel paese di destinazione è assolta per mezzo di un rappresentante fiscale o identificazione diretta, sulla base delle regole locali. Lo stesso ragionamento si deve fare in caso di opzione del fornitore che opera sotto soglia, con un vincolo biennale.
Restano da analizzare gli obblighi che derivano nell’effettuare vendite a distanza con opzione OSS. Come eccezionalmente previsto dalla Direttiva n. 2455/2017 nell’art. 220, par, 1, n. 2 della Direttiva 2006/112/CE, non è necessario emettere fattura se si sceglie di versare l’Iva nello Stato membro utilizzando lo sportello OSS, sulla base dell’art. 74-sexies, D.P.R. 633/1972.
Mancano invece le indicazioni su come comportarsi nel caso in cui l’emissione della fattura sia facoltativa e da cui dipende anche l’invio o meno dell’esterometro. Per questo motivo si consiglia di utilizzare il codice N7 per l’imponibile mentre l’imposta OSS va indicata solamente a livello descrittivo.