Criptovalute nel quadro RW
di Francesco Costa (Quaderno settimanale n. 45/2021 del 30/11/2021 – www.sercontel.it)
L’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 788/2021 è intervenuta in materia fiscale applicabile alle persone fisiche residenti che possiedono valute virtuali le cosiddette criptovalute, che siano su wallet presso un exchange e che siano in un hardware wallet e in un desktop wallet con disponibilità diretta di chiave privata.
Le valute virtuali sono conservate in cosiddetti wallet che consistono in una coppia di chiavi crittografiche in cui:
- La chiave pubblica comunicata agli altri utenti rappresenta l’indirizzo a cui associare la titolarità delle valute virtuali ricevute;
- La chiave privata, mantenuta segreta per garantire la sicurezza delle valute associate consente di trasferire valute virtuali ad altri portafogli.
L’Agenzia delle Entrate ha analizzato le criptovalute e rendendosi conto che sono stringhe di codici digitali opportunatamente criptati, generati in via informatica e che lo scambio di tali codici tra gli utenti avviene attraverso applicazioni software specifiche.
Avendo queste una fattispecie immateriale, si parte dalla dimostrazione che dette valute abbiano natura esclusivamente digitale essendo create memorizzate e utilizzate attraverso dispositivi elettronici.
Arrivando quindi all’ambito fiscale, in assenza di una normativa specifica si adotta l’impostazione della sentenza della Corte di Giustizia 22 ottobre 2015, causa C-264/14, secondo la quale l’utilizzo delle valute virtuali rientra tra le operazioni “relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio”.
Pertanto l’assimilazione delle criptovalute alle valute estere, può originare l’emersione di plusvalenze imponibili come redditi diversi ex art. 67 c. 1 lett. c-ter) del TUIR.
Quindi, la cessione di criptovalute produce un reddito diverso, imponibile qualora la valuta ceduta sia oggetto di prelievo da portafogli elettronici (c.d. wallet), per i quali la giacenza media sia superiore a 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d’imposta (art. 67 c. 1-ter del TUIR).
Il contribuente può utilizzare il rapporto di cambio al 1° gennaio rilevato sul sito dove ha acquistato la valuta virtuale, oppure quello rilevato sul sito dove effettua la maggior parte delle operazioni.
L’Agenzia delle Entrate precisa, che detta giacenza media deve essere verificata rispetto all’insieme dei wallet detenuti dalla persona fisica, indipendentemente dalla tipologia dei wallet.
Venendo quindi, alla compilazione del quadro RW, in applicazione dell’art. 4 del DL 167/90 si riprende quando chiarito dalla circolare Agenzia Entrate 23 dicembre 2013 n. 38, per la quale l’obbligo sussiste anche per “le attività finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti”.
L’Agenzia delle Entrate ritiene, che per i soggetti che detengono valute virtuali sussista l’obbligo in quanto le stesse costituiscono attività estere di natura finanziaria assimilate alle valute estere e quindi suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia.
Da qui nasce l’obbligo di compilazione del quadro RW per tutte le valute virtuali, comprese quelle per le quali il contribuente detenga direttamente la chiave privata. Non rileva che parte delle valute virtuali siano detenute presso un exchange e in parte in wallet fisicamente in Italia. Sempre in merito alla compilazione del quadro RW viene chiarito che il controvalore in euro della valuta virtuale, detenuta al 31 dicembre del periodo di riferimento, deve essere determinato al cambio indicato a tale data sul sito dove il contribuente ha acquistato la valuta virtuale.
Nei successivi anni il contribuente dovrà indicare il controvalore detenuto alla fine di ciascun anno o alla data di vendita nel caso di valuta virtuale vendute in corso d’anno.
Ricordiamo infine, la pronuncia anche del Tar del Lazio che con la sentenza n. 1077 del 27 gennaio 2020 ha dichiarato che: le valute virtuali vanno indicate nel quadro RW ogni anno, ma non sono soggette a IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero).