Detrazioni edilizie e visto di conformità
di Francesco Costa (Quaderno settimanale n. 43/2021 del 15/11/2021 – www.sercontel.it)
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 269/2021 del D.L. 11 novembre 2021 n. 157 c.d. decreto antifrode è da subito operativa l’estensione del visto di conformità su tutte le comunicazioni di opzione per le detrazioni edilizie.
L’art. 1 comma 1 lett. b) del D.L. 157/2021 introduce all’art. 121 del DL 34/2020 il nuovo comma 1-ter ai sensi del quale nel caso di esercizio delle opzioni per sconto/cessione del credito di imposta corrispondente alla detrazione edilizia altrimenti spettante dispone che:
- Il contribuente richieda il visto di conformità (lett. a);
- I tecnici abilitati asseverino la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell’art. 119 comma 13-bis del DL 34/2020 lett. b).
La novità introdotta alla lett. a) comporta quell’estensione del visto di conformità che fino ad oggi era richiesto solo con riguardo alle opzioni relative a detrazioni edilizie spettanti in misura superbonus 110% e adesso a tutte le opzioni esercitate ai sensi dell’art. 121 comma 1 del DL. 34/2020, comprese anche quelle relative a detrazioni edilizie diverse dal superbonus.
La novità introdotta alla lett. b) del nuovo comma 1-ter dell’art. 121 del DL 34/2020 implica l’estensione dell’obbligo di attestazione, a cura di tecnici abilitati, di congruità delle spese, che sino ad oggi era richiesta solo in relazione alle spese agevolate per interventi di efficienza energetica con ecobonus o superbonus e alle spese agevolate per altri tipi di interventi con superbonus e adesso invece a tutte le spese agevolate che sono oggetto delle opzioni esercitate ai sensi dell’art. 121 comma 1 del DL 34/2020.
In pratica nel caso di spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio agevolate con la detrazione IRPEF 50% di rifacimento delle facciate agevolate con il bonus facciate al 90% e di riduzione del rischio sismico agevolate con il sismabonus 50-70-75-80-85%, l’attestazione di congruità delle spese, a cura di tecnici abilitati, rimane non necessaria se il beneficiario si avvale della detrazione in dichiarazione dei redditi, al contrario diventa necessaria se il beneficiario esercita le opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito.
Come riportato nell’art. 5 del DL 157/2021 le disposizioni introdotte sono entrate in vigore già il 12 novembre 2021 (giorno della pubblicazione in Gazzetta).
Tutto ciò comporta che prendendo per esempio le opzioni ex art. 121 del DL 34/2020 che saranno esercitate da qui in avanti, con riguardo a spese sostenute per interventi di rifacimento delle facciate agevolate con bonus al 90% (che diminuirà al 60% per le spese sostenute nel 2022), ma anche relativamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio agevolate con la detrazione IRPEF al 50% dovranno essere accompagnate dall’attestazione della congruità dei prezzi, a cura di un tecnico abilitato, la cui esistenza dovrà essere verificata dal professionista incaricato di rilasciare il visto di conformità sulla comunicazione di opzione.
L’attestazione di congruità dovrà fare riferimento non solo ai prezzari individuati dal punto 13 del DM 6 agosto 2020 “Requisiti”, ma anche con riguardo a talune categorie di beni ai valori massimo che saranno stabiliti con decreto del Ministero della transizione ecologica. L’integrazione normativa che il n. 2) della lett. a) del comma 1 dell’art. 1 del DM “antifrode” introduce in materia di attestazione di congruità delle spese, al disposto del comma 13-bis dell’art. 119 del DL 34/2020.
L’Agenzia delle Entrate in riferimento a tale norma ha pubblicato il provv. 312528 dove recepisce le modifiche introdotte, è stato quindi inserito il nuovo modello con la comunicazione delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura relative alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica.