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Corrispettivi telematici e le novità del DL. 146/2021

Corrispettivi telematici e le novità del DL. 146/2021

di Francesco Costa (Quaderno settimanale n. 4/2022 del 24/01/2022 – www.sercontel.it)

Il D.L. n. 146/2021 attraverso l’art. 5, commi 12-bis e 12-ter, è intervenuto in materia di:

  • Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi per i soggetti che adottano sistemi evoluti;
  • Registratore telematico per coloro che inviano dati al Sistema TS;
  • Trasmissione dei dati dei pagamenti tracciabili da parte degli operatori finanziari.

Con la citata modifica a decorrere dal 1° luglio 2022 i soggetti che effettuano le operazioni di commercio al minuto che adottano sistemi evoluti di incasso, attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico, dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, che consentono la memorizzazione, l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, possono assolvere mediante tali sistemi all’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dall’Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri. Si ricorda che il D.Lgs. n. 127/2015 disponeva all’art. 2 che dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuavano operazioni qualificate come commercio al minuto o attività assimiliate sono obbligati alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri (i contribuenti con volume d’affari superiore ad € 400.000 sono invece obbligati già dal 1° luglio 2019).

Per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, art. 5 comma 12-ter, D.L. n. 146/2021 proroga al 1° gennaio 2023 l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri.

Entro questa nuova data, i soggetti sopra citati dovranno adeguare i propri Registratori Telematici ai fini della trasmissione dei dati dei corrispettivi al Sistema TS.

Per quanto riguarda il credito d’imposta su commissioni dei pagamenti elettronici l’art. 5-novies, comma 1, D.L. n. 146/2021 interviene sull’art. 22, D.L. n. 124/2019, introducendo alla fine del comma 5 la seguente espressione: “Gli operatori di cui al primo periodo trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate, anche tramite la società PagoPA S.p.a., i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico di cui al comma 1-ter messi a disposizione degli esercenti, nonché l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante gli stessi strumenti”.

Con questa disposizione si stabilisce che gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti strumenti di pagamento elettronico tracciabili, saranno chiamati a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate: i dati identificativi di tali strumenti di pagamento, e l’importo giornaliero delle transazioni, anche tramite il sistema PagoPA, ai fini della fruizione del credito d’imposta citato.

Si ricorda, che secondo quanto disposto dall’articolo 22, commi 1 e 1-bis, D.L. n. 124/2019, è previsto un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate, per transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate, ossia mediante strumenti di pagamento elettronico tracciabili, a decorrere dal 1° luglio 2020. Il successivo comma 1-ter, D.L. n. 124/2019 stabilisce che tale credito d’imposta è innalzato al 100% delle commissioni maturate nel periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, nel caso in cui gli esercenti attività di impresa, arte o professione, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali, adottino strumenti di pagamento elettronico, nel rispetto delle caratteristiche tecniche dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 6 agosto 2021.

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