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Ampliata la platea dei beneficiari del bonus di 200 euro

Ampliata la platea dei beneficiari del bonus di 200 euro

di Alberto De Stefani (Quaderno settimanale n. 2/2023 del 16/01/2023 – www.sercontel.it)

Il decreto interministeriale n. 6 del 07.12.2022 pubblicato nei giorni scorsi dal Ministero del Lavoro, integrando quanto inizialmente stabilito dal DM del 19 agosto 2022, chiarisce che per beneficiare del bonus di 200 euro, oltre che degli ulteriori 150 euro, non è necessario essere titolare di una partita Iva per essere considerati un lavoratore autonomo o professionista. Per questo motivo, il bonus spetta anche a questi soggetti privi di partita Iva.

Il Fondo per finanziare l’indennità riconosciuta a lavoratori autonomi e professionisti era stato stanziato dall’art. 33 del DL. 50/2022 mentre la sua concreta attuazione la si deve al DM 19.08.2022 che ha previsto l’importo di 200 euro, il requisito del reddito non superiore a 35.000 euro nel 2021 e le modalità di presentazione delle domande, ripartendo le risorse disponibili tra l’INPS e le Casse di previdenza private.

L’art. 20 del DL. 144/2022 ha poi stabilito che i soggetti che avevano beneficiato della somma di 200 euro ai sensi dell’art. 33 del DL. 50/2022, avevano diritto ad altri 150 euro a condizione che il reddito percepito complessivo non superasse i 20.000 euro.

L’art. 2 del DM 19.08.2022, al secondo comma, stabiliva inoltre che i percipienti dovevano, alla data del 18.05.2022, essere già iscritti alla rispettiva gestione previdenziale INPS o alla Cassa di previdenza privata e di avere, alla stessa data, una partita Iva attiva. Al successivo comma 3 era richiesto che, sempre entro il 18 maggio, fosse stato effettuato almeno un versamento per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale spetta l’indennità, con competenza a partire dal 2020 (il comma 3 non riguarda i soggetti che non dovevano effettuare alcun versamento entro il 18 maggio). Infine, al comma 6, venivano esclusi dal bonus i soggetti che avevano percepito le somme stabilito dagli artt. 31 e 32 del DL. 50/2022.

Sembra dunque che senza la titolarità di una partita Iva non si possa beneficiare né della somma di 200 euro né tantomeno dell’integrazione di 150 euro. Su questo punto, la circolare pubblicata dall’INPS n. 103/2022 precisava che il requisito della titolarità della partita Iva non riguardava gli iscritti alla gestione autonoma come coadiuvanti o coadiutori in quanto, a meno che il titolare dell’impresa non avesse una partita Iva attiva, non potevano beneficiare delle somme. Discorso simile anche per i soci di società o componenti degli studi associati, dove la titolarità della partita Iva andava verificata in capo alla società/studio associato.

Come precisato dalla stessa circolare n. 103, quindi, i lavoratori iscritti alle gestioni autonome in qualità di titolari e i rispettivi coadiuvanti e coadiutori, ai quali non occorreva la partita Iva per svolgere l’attività, non possono beneficiare dei complessivi 350 euro.

Questa criticità è stata superata inserendo l’art. 2-bis al DM 19 agosto 2022, il quale ha previsto che l’indennità di 200 euro e l’integrazione di 15 euro vadano riconosciute anche ai soggetti non titolari di partita IVA.

L’indennità è quindi ora riconosciuta agli autonomi e ai professionisti senza partita IVA alle condizioni stabilite dal DM n. 6 del 07.12.2022: per beneficiare dell’indennità di 200 euro occorre aver percepito nel 2021 un reddito inferiore a 35.000 e in aggiunta, se il reddito non supera 20.000 euro, si ha diritto all’integrazione di 150 euro.

È necessario attendere le istruzioni da parte dell’INPS e delle casse di previdenza private affinché questi soggetti possano presentare le rispettive domande.

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