Cambio di rotta dello split payment per i professionisti
A poco più di un anno dall’entrata in vigore per i professionisti dell’obbligo della scissione dei pagamenti nella fatturazione nei confronti della Pubblica Amministrazione e nei confronti delle società partecipate dalla Pubblica Amministrazione, si cambia rotta con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto “Dignità dei lavoratori e delle aziende”, D.L. n. 87 del 12 luglio 2018 che è entrato in vigore il 14 luglio 2018.
Infatti, l’articolo 12 del D.L. n. 87 sopra citato, prevede che in ambito di prestazioni di servizi rese alla Pubblica Amministrazione, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all’articolo 25 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non debba più applicarsi la scissione di pagamenti più comunemente conosciuta come split payment.
Il meccanismo dello split payment esteso ai liberi professionisti, di fatto è andato a raddoppiare il prelievo sui compensi.
In buona sostanza, su ogni parcella emessa dal professionista, viene prelevato dal valore di ogni fattura la ritenuta d’acconto del 20% oltre all’IVA del 22%.
Ricordiamo che la disciplina dello split payment consiste nel mancato incasso dell’IVA sulle fatture emesse nei confronti degli Enti della Pubblica Amministrazione che si sostituiscono al prestatore nel versamento dell’IVA all’Erario, con il fine di arginare la possibile evasione e le frodi in tema di IVA.
Le esclusioni previste dall’articolo 12 del D.L. n. 87/2018, si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 87/2018 e pertanto per le fatture emesse dal 15 luglio 2018.
Conseguentemente tutte le fatture emesse sino alla data del 14 luglio 2018 a fronte di prestazione di servizi da parte di professionisti e lavoratori autonomi che sono soggette a ritenuta alla fonte, anche se non incassate alla data del 15 luglio, continueranno ad essere assoggettate alla disciplina dello split payment.
Le fatture emesse dai professionisti dal 15 luglio 2018, prevedranno l’obbligo da parte della Pubblica Amministrazione di corrispondere l’IVA sulla prestazione evidenziata in fattura agli stessi professionisti i quali, tramite liquidazione periodica dell’IVA, procederanno a liquidarla.
Ovviamente la modifica apportata dall’articolo 12 del D.L. n. 87/2018, comporterà che i professionisti correttamente non indichino più i riferimenti normativi relativi allo split payment e pertanto l’articolo 17-ter, D.P.R. n. 63/72 ma, continuino ad esporre l’IVA in fattura.
di Francesco Burzacchi
Tratto dal Quaderno Settimanale n. 28-2018 (per abbonarti al Quaderno Settimanale: sercontel.it/abbonati/)