Fattura elettronica differita: la data è libera
di Francesco Costa (Quaderno settimanale n. 40/2019 – www.sercontel.it)
Nel affrontare il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate sul tema della data da indicare nella e-fattura differita dobbiamo innanzitutto fare una premessa e prendere in considerazione, la Circolare n. 14/2019 dell’Agenzia delle Entrate che tra i vari argomenti trattati esamina anche l’emissione della fattura elettronica e quindi la data d’appore sul documento.
Nella Circolare n. 14/2019 viene trattato come detto l’emissione della fattura elettronica e nello specifico al punto 3.1 sono contenute le indicazioni sul momento in cui emettere la fattura elettronica e più precisamente viene specificato che i termini per l’emissione delle fatture restano inalterati anche laddove la norma già contempli l’obbligo di un riferimento certo al momento di effettuazione dell’operazione come ad esempio in una cessione di beni la cui consegna o spedizione risulta dal documento commerciale individuato come potrebbe essere un documento di trasporto o da un altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione ed è in questo caso possibile indicare una sola data, per le fatture elettroniche via SdI tale data è quella corrispondente all’ultima operazione effettuata.
Per essere più pratici e traducendo ciò che viene indicato in tale circolare nel caso di tre cessioni effettuate nei confronti dello stesso soggetto avvenute in data 2, 10 e 28 settembre 2019, con consegna al cessionario accompagnata dai rispettivi documenti di trasporto, nel caso si voglia emettere un’unica fattura riepilogativa delle tre cessioni si potrà generare ed inviare la stessa al Sistema d’interscambio in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra il 1° ed il 15 ottobre 2019, ma ed ecco la parte che ci interessa che viene precisata in suddetta circolare deve essere valorizzata la data della fattura con la data dell’ultima operazione effettuata nel nostro esempio il 28 settembre 2019.
Fino a questo momento una qualsiasi fattura differita che riepilogava diverse cessioni comprese nello stesso mese verso il medesimo cliente poteva si essere generata ed inviata nei primi quindici giorni del mese successivo, ma nel campo “Data” presente nei “Dati generali” della fattura elettronica (quindi la data effettiva della fattura) doveva comunque essere inserita la data dell’ultima operazione effettuata.
Ecco che invece l’Agenzia delle entrate con la risposta 437 del 28/10/2019 ha finalmente chiarito questo aspetto indicando che il contribuente potrà indicare come data della fattura anche un giorno diverso dall’ultima operazione effettuata nei confronti dello stesso soggetto e potrà emettere una o più fatture differite che riepiloghino le cessioni effettuate nel mese di riferimento, resta comunque valida la regola sopra indicata che le fatture differite possono comunque essere emesse ed inviate al sistema di interscambio entro il quindicesimo giorno del mese successivo ai fini di poter adempiere alla regolare liquidazione dell’imposta secondo i termini di legge.
Viene precisata proprio nella parte finale della risposta in oggetto dell’Agenzia delle Entrate la possibilità di indicare una sola data per le fatture elettroniche inviate al Sistema d’interscambio cioè quella dell’ultima operazione effettuata e questa rappresenta solo una possibilità e non un obbligo.