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Il contributo a fondo perduto per la riduzione dei canoni di locazione

Il contributo a fondo perduto per la riduzione dei canoni di locazione

di Alberto De Stefani (Quaderno settimanale n. 2/2021 – www.sercontel.it)

Nella Legge di bilancio 2021 (Legge 178/2020), all’articolo 1, commi da 381 a 384, è previsto un contributo a fondo perduto per i locatori di immobili.

Nello specifico, il contributo spetta per l’anno 2021 al locatore di immobile (abitazione principale del locatario) ad uso abitativo, che si trova in un comune ad alta tensione abitativa, che riconosce una riduzione del canone di locazione a partire dal 29 ottobre 2020.

Per “comuni ad alta tensione abitativa” si intendono quelli indicati nella Delibera CIPE n. 87 del 13.11.2003 pubblicata sulla G.U. n. 40 del 18.02.2004.

Il locatore beneficia del contributo a fondo perduto con la possibilità di ridurre il canone di locazione fino al 50%, anche se l’importo massimo riconosciuto non potrà superare i 1200 euro.

Tra le altre cose, durante la conversione in legge del DL. 137/2020 è stato introdotto l’articolo 9-quater, il quale istituisce il Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali con 50 milioni stanziati per l’anno corrente.

Il contributo spetta previa comunicazione, da parte del locatore, all’Agenzia delle Entrate della rinegoziazione del canone di locazione e di ogni altra informazione utile. Come stabilito dall’articolo 19 del DL. 133/2014, “La registrazione dell’atto con il quale le parti dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione ancora in essere è esente dalle imposte di registro e di bollo”.

Per poter assolvere a tale adempimento, dallo scorso 01.09.2020 è necessario utilizzare il modello RLI “richiesta di registrazione e adempimenti successivi contratti di locazione e affitto di immobili”.

Nei prossimi giorni, entro comunque il prossimo 02.03.2021, è atteso uno specifico provvedimento da parte del direttore dell’Agenzia delle Entrate che andrà a regolamentare oltre alle modalità di fruizione anche la percentuale di riduzione del canone di locazione attraverso il riparto proporzionale, tenendo in considerazione la quantità di domande presentate.

È possibile infatti che la riduzione del canone di locazione possa spettare per tutto il 2021 o riguardare nello specifico solo qualche mese.

Vediamo qualche esempio. Nel primo caso, riducendo il canone di 200 euro al mese, il contributo spetterà per 100 euro al mese. Diversamente, individuando per esempio solo 4 mesi e riducendo il canone mensile di 600 euro, il contributo ammonterebbe al massimo a 1.200 euro annui.

L’articolo 10-bis del DL. 137/2020 ha inoltre stabilito che le misure erogate in via eccezionale a sostegno di imprese e lavoratori autonomi per fronteggiare il Covid-19, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap e non rilevano nemmeno ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.

Tale previsione va comunque adottata nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione C(2020) 1863 final della Commissione europea del 19.03.2020 rubricata “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e alle misure stabilite in un secondo momento in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza a livello nazionale, avvenuta con delibera del Consiglio dei ministri dello scorso 31.01.2020 e successive proroghe.

 

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