Il recupero dell’Iva indetraibile per le schede telefoniche prepagate
di Alberto De Stefani (Quaderno settimanale n. 42/2020 – www.sercontel.it)
L’Agenzia delle Entrate su suggerimento del Ministero delle Finanze, ha fatto sapere che è possibile detrarre l’Iva per le spese di ricarica dei telefoni mobili fatturate dagli operatori telefonici direttamente ai soggetti passivi, dove l’imposta è distintamente indicata. Tale affermazione è contenuta nella Risoluzione 69/E/2020 e va a contrastare con quanto sostenuto in passato dalle Direzioni Regionali della stessa Agenzia e avvallata dalla dottrina in modo unanime.
Il regime monofase è quel particolare regime che trova applicazione nella vendita di traffico telefonico mediante schede ricaricabili e mezzi similari e dove nella fattura emessa l’Iva non è indicata separatamente dal corrispettivo. Questo regime è applicabile nei casi in cui si conosce già il prezzo che il cliente andrà a riconoscere al momento dell’acquisto di quel determinato bene, come può esserlo una rivista quotidiana. L’imposta viene quindi sostenuta dal soggetto produttore del bene, a nulla rilevando ai fini Iva tutti i passaggi successivi.
Considerando che l’Iva ha lo scopo di gravare, in modo proporzionale al prezzo d’acquisto del bene, sul consumatore finale, il regime monofase permette di raggiungere questo scopo senza coinvolgere i soggetti distributori dei beni.
Per poter applicare questo particolare regime, l’Italia ha dovuto ricevere una deroga autorizzata dalla Commissione Europea la quale precisa sul proprio sito che il regime della telefonia, approvato tacitamente ai sensi dell’articolo 27, paragrafo IV, della Direttiva 388/1977, non è altro che una deroga all’articolo 21 della predetta direttiva, ossia alla determinazione del soggetto debitore dell’imposta.
Sempre a livello comunitario è stato stabilito il diritto fondamentale a detrarre l’imposta sostenuta per acquistare beni e servizi durante l’esercizio della propria attività, in quanto è possibile limitare tale principio solo dopo un’espressa autorizzazione comunitaria.
Per quanto riguarda l’Italia, non è mai esistito questo tipo di deroga nell’ambito della telefonia. In sostanza la deroga riguardava solo il meccanismo ma non il diritto alla detrazione dell’Iva per colui che acquista la ricarica.
Ci si chiede quindi come è possibile detrarre l’Iva in un acquisto sostenuto in regime monofase, considerando che come detto all’inizio, l’imposta non è specificatamente individuata.
Tale perplessità sembra sia sorta anche il Ministero delle Finanze in quanto, nell’articolo 4 del D.M. 366/2000, stabilisce che per le cessioni effettuate “dal titolare della concessione, autorizzazione o licenza direttamente nei confronti di imprese ed esercenti arti e professioni, utilizzatori del servizio, l’Iva deve essere separatamente esposta in fattura”. È per questo motivo che gli operatori di telefonia indicano in fattura anche l’articolo 74 del Decreto Iva.
A vent’anni dalla pubblicazione del Decreto, l’Agenzia delle Entrate ha chiesto un parere al suo redattore (Ministero delle Finanze) e come ci si poteva immaginare, il Ministero ha fatto sapere che è corretto quanto stabilito nella Risoluzione 69/2020, confermando quindi un principio generale di detraibilità.
Per la precisione, nella risoluzione viene riconosciuto ad un’azienda che concede il telefonino ai propri dipendenti, la possibilità di detrarre l’Iva corrisposta per l’acquisto delle ricariche in regime monofase.
Considerando però che il telefonico concesso dall’azienda può essere usato dal dipendente anche per fini privati, sorge un problema in merito alla detraibilità dell’Iva considerando il principio dell’inerenza. L’azienda può optare per due comportamenti: portare in detrazione l’imposta in modo proporzionale a quello che è l’uso aziendale rispetto a quello privato, oppure, come stabilito dall’articolo 13, comma 3, lettera d) del Decreto Iva, assoggettare ad Iva il “valore normale” della messa a disposizione del telefono e del relativo credito al lavoratore, dopo essersi detratta integralmente l’imposta.
Per questo motivo, le aziende che si avvalgono del credito in abbonamento, possono ricorrere alla prima alternativa, detraendo quindi solamente il 50% dell’Iva. Considerando che la percentuale non è fissata dalla legge, è tuttavia necessario precisare che, nel caso in cui si detrae in misura superiore al 50%, occorre compilare il rigo VA5 del modello dichiarativo. Il rigo infatti serve proprio per indicare una lista di contribuenti da sottoporre a controlli più accurati, visto la maggiore percentuale detratta.
Ovviamente occorre valutare la corretta percentuale da portare in detrazione sia per la telefonia addebitata con abbonamento sia per quella addebitata su prepagate, dove l’Iva è distintamente indicata in fattura.
Alla fine di questo approfondimento sorge spontanea un’ulteriore domanda: come ci si deve comportare per le fatture ricevute negli anni scorsi?
Alcuni professionisti del settore consigliano, con riguardo alle fatture ricevute nel 2020, di portarsi tutta l’Iva in detrazione nella prossima liquidazione mentre per le fatture ricevute negli scorsi anni, sarà possibile recuperare l’Iva non detratta dopo la presentazione di una dichiarazione integrativa o di un’istanza di rimborso.