I nostri servizi

Siamo una società di servizi che fornisce consulenza per aziende, professionisti e privati. Realizziamo corsi di formazione in ambito fiscale e creiamo software in excel per la gestione dello studio, privacy e contabilità.

Interventi di efficienza energetica al 65%

Interventi di efficienza energetica al 65%

di Alberto De Stefani (Quaderno settimanale n. 11/2019 – www. sercontel.it)

La Legge di Bilancio 2019 ha prorogato al 31.12.2019 la possibilità di beneficiare della detrazione fiscale nella misura del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.

Vediamone i dettagli.

Gli interventi che consentono di beneficiare della detrazione del 65% sono quelli realizzati su immobili esistenti (non sono agevolabili le spese effettuate su immobili in corso di lavorazione) e appartenenti a qualunque categoria catastale, e in particolare:

• riqualificazione energetica di edifici esistenti volti a conseguire un risparmio del fabbisogno di energia primaria;
• interventi sull’involucro degli edifici;
• installazione di pannelli solari;
• sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
• acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti che portino ad un risparmio di energia primaria pari almeno al 20% (dal 01.01.2018);
• sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento (dal 01.01.2018);
• acquisto e posa in opera di generatori di aria calda a condensazione (dal 01.01.2018).

Le caldaie a condensazione beneficiano di questa percentuale di detrazione se, oltre ad essere almeno di classe A, dispongono di sistemi di termoregolazione evoluti di classe 4, 5 o 6 (Comunicazione della Commissione n. 2014/C 207/02).

Per l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione almeno in classe A o alimentati da biomasse combustibili, la detrazione è ridotta al 50% per le spese sostenute nel periodo 01.01.2018 – 31.12.2019.

I soggetti interessati da questa agevolazione sono:

• i titolari di un diritto reale sull’immobile;
• i condomini, inquilini e coloro che detengono l’immobile in comodato;
• il familiare convivente con il possessore o detentore dell’immobile;
• il convivente more uxorio.

Oltre ai costi per i lavori edili, rientrano tra le spese agevolabili anche le prestazioni professionali necessarie all’intervento e alla successiva certificazione energetica.

Al fine del beneficio, il committente persona fisica o professionista deve fare riferimento alla data dell’effettivo pagamento disposto con bonifico, mentre le imprese individuali, società ed Enti commerciali devono rifarsi al principio della competenza e quindi dalla data di ultimazione della lavorazioni, a nulla rilevando la data di pagamento.

In ogni caso, una volta ultimati i lavori, entro 90 giorni il contribuente deve trasmettere in via telematica all’ENEA le informazioni contenute nell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) e la scheda informativa.

Nel caso in cui l’intervento realizzato abbia le condizioni per beneficiare, ad esempio, anche delle detrazioni previste per il recupero del patrimonio edilizio, si potrà usufruire solamente di un solo beneficio in quanto non è prevista la cumulazione tra le varie agevolazioni fiscali.

Diverso è invece il caso degli incentivi regionali, provinciali o locali. Questi, infatti, godono della cumulabilità e consentono quindi di beneficiare della detrazione per la parte di spesa eccedente gli incentivi concessi dagli Enti territoriali, a meno di disposizioni contrarie.

Share
I commenti sono chiusi