La fattura elettronica senza data di emissione
di Alberto De Stefani (Quaderno settimanale n. 28/2019 – www.sercontel.it)
Affrontiamo le modifiche introdotte dall’articolo 11 del D.L. 119/2018 e, in particolare, il fatto che dal 01.07.2019 per i contribuenti trimestrali, i termini di emissione della fattura elettronica tornano ad essere quelli ordinari.
Nello specifico, le novità riguardano la data che deve essere indicata nella fattura:
• Data in cui è avvenuta la consegna per i beni mobili;
• Data in cui il corrispettivo è stato pagato per le prestazioni servizi.
Per quanto riguarda la data di emissione della fattura, in un primo momento era stato indicato che la fattura doveva essere emessa entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione, mentre con la legge di conversione del Decreto Crescita, il termine è stato allungato a 12 giorni.
Se la data di emissione della fattura non corrisponde a quella in cui è stata effettuata l’operazione, quest’ultima deve essere indicata nella fattura.
Altra novità riguarda la fattura c.d. immediata: per la sua emissione sarà concesso un termine più lungo rispetto all’attuale 24 ore dal giorno di effettuazione dell’operazione.
Rimaneva comunque una questione irrisolta: quale data deve essere indicata nella fattura elettronica? La data di emissione o di effettuazione dell’operazione?
La risposta è arrivata dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 14/E/2019 pubblicata il 17.06.2019, la quale ha chiarito che nel formato della fattura elettronica sarà indicata solamente la data di effettuazione dell’operazione, in quanto la data di emissione è attestata dallo Sdi, intesa come data di trasmissione.
Nulla cambia invece, per le fattura cartacee, che dovranno quindi riportare entrambe le date.
Per concludere il discorso riguardo alle fatture immediate, la circolare suggerisce che queste fatture devono indicare la data di effettuazione dell’operazione mentre il contribuente gode di 12 giorni per poter trasmettere la fattura.
Per quanto riguarda le fatture differite, la questione si complica. Ricordiamo che questa fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l’operazione è stata effettuata, se la consegna è attestata da un documento di trasporto e la stessa deve essere tenuta in considerazione nel calcolare l’Iva a debito nella liquidazione del mese in cui si è verificata l’operazione.
Con questo, le imprese erano solite a indicare nella fattura differita l’ultimo giorno del mese in cui beni venivano consegnati, sebbene la fattura veniva trasmessa solo successivamente.
Anche in questo caso, l’Agenzia ha affermato che la data di emissione della fattura risulta dalla trasmissione al Sistema di Interscambio, mentre la data di effettuazione dell’operazione deve essere indicata nella fattura.
Infine, dato che in caso di fatturazione differita assistiamo a più di una consegna, la rinomata circolare suggerisce di indicare il giorno un cui viene effettuata l’ultima consegna.