La nuova proroga dell’invio semestrale delle spese sanitarie al Sistema TS

di Alberto De Stefani (Quaderno settimanale n. 7/2022 del 14/02/2022 – www.sercontel.it)
Con il decreto del MEF del 02.02.2022 e pubblicato nei giorni scorsi in Gazzetta Ufficiale, è stato riproposto anche per l’anno 2022, l’invio semestrale dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie dopo le proteste sollevate da parte dell’Associazione nazionale commercialisti e dei Commissari straordinari del CNDCEC. Il precedente decreto del 19.10.2020 aveva invece stabilito che a partire da quest’anno l’invio dei dati sarebbe stato fatto con cadenza mensile.
Lo stesso decreto del 2 febbraio inoltre, conferma quanto già anticipato dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 28825 del 28.01.2021 e consente di inviare le spese sanitarie relative al secondo semestre 2021 entro l’08.02.2022 e non entro il 31.01.2022.
L’articolo 2 comma 2, consente inoltre con riferimento all’invio dei dati delle spese sostenute nel 2021, di inviare entro il 15.02.2022 una eventuale correzione.
Discorso diverso per quanto riguarda invece le spese veterinarie sostenute nel 2021. L’invio di queste deve essere effettuato entro il 16.03.2022. Si ricorda, infatti, che l’art. 7 comma 3-bis del DL 244/2016 aveva prorogato a regime la scadenza dell’invio al 28.02.2022 ma considerando poi quanto stabilito dall’art. 16-bis comma 4 del DL 124/2019, così come previsto per gli altri invii telematici di dati da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi, la data a cui fare riferimento per l’invio è il 16.03.2022.
Per effetto delle ultime modifiche, l’invio dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie sostenute nel 2022 deve avvenire entro il 30.09.2022 con riguardo al primo semestre 2022 e entro il 31.01.2023 con riguardo invece al secondo semestre. Come per lo scorso anno quindi, dove l’invio dei dati relativi al primo semestre andava effettuato entro il 30.09.2021 come disposto dal DM 23.07.2021 (invece del 31.07.2021), anche quest’anno il primo invio contenente i dati dei primi sei mesi può essere effettuato entro il 30.09.2022.
I soggetti obbligati a rispettare le scadenze del 30.09.2022 per il primo semestre e del 31.01.2023 per il secondo semestre, sono quelli che risultano dagli elenchi speciali ad esaurimento, istituiti con il decreto del Ministro della Salute del 9 agosto 2019, vale a dire:
- elenchi speciali per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di: tecnico sanitario di laboratorio biomedico; tecnico audiometrista; tecnico audioprotesista; tecnico ortopedico; dietista; tecnico di neurofisiopatologia; tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare; igienista dentale; fisioterapista; logopedista; podologo; ortottista e assistente di oftalmologia; terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva; tecnico della riabilitazione psichiatrica; terapista occupazionale; educatore professionale; tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
- elenco speciale dei massofisioterapisti, il cui titolo è stato conseguito ai sensi della L. 19 maggio 1971 n. 403. Tali soggetti, infatti, per effetto del DM 16 luglio 2021, sono diventati obbligati ad inviare al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle spese sanitarie sostenute a partire dal 1° gennaio 2021, ma in relazione allo scorso anno, in via transitoria, era stato previsto un unico invio annuale.
Per concludere, l’invio dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie sostenute nell’anno dovrebbe essere con cadenza mensile a partire dal 01.01.2023 e per questo motivo, entro la fine del mese successivo andranno inviati i dati relativi al mese precedente. L’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria continua a basarsi sul criterio di cassa (art. 7 comma 2-bis del DM 19 ottobre 2020), e per questo ciò che rileva è il momento del pagamento, anche se antecedente a quella di emissione del documento fiscale.