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La procedura web di invio dei corrispettivi telematici

La procedura web di invio dei corrispettivi telematici

di Alberto De Stefani (Quaderno settimanale n. 33/2019 – www.sercontel.it)

È già in vigore la novità che prevede, dallo scorso 01.07.2019, per i soggetti che hanno rapporti con privati ed effettuano operazioni ai sensi dell’articolo 22 del DPR 633/1972, con un volume d’affari superiore ai 400.000 euro, l’obbligo di memorizzare in modo elettronico i corrispettivi per poi trasmetterli telematicamente all’Agenzia delle Entrate, esentando (fino al 31/12/2019) da tale onere quindi tutti i contribuenti che hanno un volume d’affari inferiore ai 400.000 euro.

Si ricorda che i dati memorizzati vanno inviati entro il termine di 12 giorni dalla data di consegna o spedizione della merce, ovvero dal momento del pagamento del corrispettivo.

Fino al prossimo 31.12.2019, sono inoltre esonerati da tale adempimento anche i soggetti che svolgono le operazioni di cui al sopracitato articolo 22 DPR 633/1972 solo in via marginale, intendendo con questo i ricavi o compensi non superiori all’1% del volume d’affari registrato nell’anno 2018, rispetto alle altre operazioni fatturate.

Non tutti i soggetti si sono prontamente dotati di un registratore telematico adatto all’invio. Ecco perché è concesso temporaneamente a questi soggetti, la possibilità di trasmettere i corrispettivi giornalieri entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione ai fini Iva. La moratoria si applica infatti solo per i primi sei mesi e fino al momento in cui non è operativo il registratore telematico.

Per effettuare questa operazione è possibile usufruire del canale messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, nella sezione Fatture e Corrispettivi, alla funzione corrispettivi per esercenti non in possesso di RT.

Dalla stessa Agenzia delle Entrate giunge poi il consiglio di accreditare l’operatore Iva in qualità di esercente, anche con l’ausilio di un intermediario delegato al servizio “Accreditamento e Censimento Dispositivi”, prima di procedere alla prima trasmissione dei dati.

Il file contenente i corrispettivi può essere generato e inviato tramite i canali telematici validi per l’esterometro, tramite l’upload di un file xml che presenti tutte le caratteristiche previste dal provvedimento n. 236086 del 04.07.2019 dell’Agenzia delle Entrate o infine inserendo singolarmente i corrispettivi giornalieri attraverso la procedura web attiva dal 30 luglio scorso.

Per generare il file è necessario indicare i corrispettivi complessivi al netto dei risi di ogni singola giornata, avendo cura di distinguerli in base all’aliquota applicata. Al fine di abilitare il campo “natura/ventilazione Iva”, occorre indicare aliquota zero.
I dati richiesti sono:
• La data di riferimento del corrispettivo giornaliero;
• L’aliquota Iva applicata (zero se natura/ventilazione Iva);
• Il motivo per il quale il cedente/prestatore non è tenuto ad indicare l’imposta in fattura;
• L’imponibile complessivo delle operazioni di vendita al netto dell’imposta e dei resi/annulli;
• L’imposta calcolata.
Per i commercianti al minuto, se è possibile applicare la ventilazione, dovranno essere impostati a zero il campo “aliquota Iva” e “imposta”.

L’articolo 2, comma 6 del D.lgs. 127/2015, parlando di sanzioni, prevede che “in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri” si applicano “le sanzioni previste dagli articoli 6, comma 3, e 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471”.

Inoltre, l’articolo 6, comma 3, D.Lgs. 471/1997 prevede che se “le violazioni consistono nella mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell’emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione è in ogni caso pari al 100% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato. La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali. Se non constano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è punita con sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.”

Per concludere, l’articolo 12, comma 2, D.Lgs. 471/1997 disciplina le violazioni perpetrate nel tempo, prevedendo la sospensione immediata, per un determinato periodo, della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività.

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