Ravvedimento su saldo e acconto IMU 2018 spostato a fine anno
di Alberto De Stefani (Quaderno settimanale n. 32/2019 – www.sercontel.it)
Per effetto delle modifiche introdotte dal DL. 34/2019, la dichiarazione IMU va presentata entro il 31.12 dell’anno successivo in cui si verifica il presupposto impositivo.
Si comprende quindi come l’obbligo di presentare tale dichiarazione sia diverso da quello che accompagna la presentazione della dichiarazione dei redditi. Per l’IMU, la dichiarazione si presenta solo se si sono verificate delle modifiche che hanno inciso sull’imposta dovuta.
La modifica sui termini per la presentazione dall’originario 30.06 al 31.12, incide anche sui termini per il ravvedimento del saldo e dell’acconto IMU.
Entro il 17.06 andava versato l’intero importo per l’IMU 2019 oppure, nel caso si sia scelto per il versamento dilazionato, solo l’acconto per poi corrispondere il saldo il prossimo 16 dicembre.
Per quanto riguarda il ravvedimento invece, occorre fare riferimento all’art. 13, comma 1, lett. b del D.lgs. 472/97 che stabilisce che la sanzione è ridotta “ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore”.
In caso di omesso o insufficiente versamento, si applica la sanzione del 30% (15% in caso di ritardo inferiore ai 90 giorni).
Per fare un esempio, se il contribuente ha dimenticato di versare la prima rata a giugno, nel caso abbia scelto per i due versamenti, il ravvedimento deve essere eseguito entro il 31.12.2019, versando oltre l’imposta, anche gli interessi e la sanzione del 3,75%.