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Rottamazione-ter

Rottamazione-ter

di Alberto De Stefani (Quaderno settimanale n. 5/2019 – www. sercontel.it)

In seguito alla pubblicazione del “Decreto pace fiscale 2019” in Gazzetta Ufficiale, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ha reso disponibile il nuovo modulo di domanda per aderire alla terza e nuova definizione agevolata, chiamata anche Rottamazione-ter.

Questa è una nuova proposta del Governo che ha riaperto i termini per aderire alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, ai sensi dell’articolo 3 del D.L. n. 119/2018. In sostanza, chi ha ricevuto cartelle esattoriali notificate tra il 2000 e il 2017 e non le ha pagate, aderendo a questa nuova rottamazione, potrà estinguere il debito senza corrispondere gli interessi e le sanzioni. In particolare, i debiti potranno essere estinti senza corrispondere le sanzioni comprese, gli interessi di mora (di cui al comma 1, articolo 30, D.P.R. n. 602/73) e le somme aggiuntive calcolate sui contributi affidati (comma 1, articolo 27, D.lgs. n. 46/99).

Rimangono in ogni caso dovuti gli interessi imputati dall’Ente impositore, gli aggi e il rimborso delle spese di procedure esecutive e le spese di notifica delle cartelle di cui all’articolo 17, D.lgs. n. 112/1999. Per le sanzioni amministrative per violazione del Codice della strada, di cui al D.lgs. n. 285/1992, la Rottamazione-ter è possibile limitatamente agli interessi e il rimanente va quindi interamente versato.

Rimangono in ogni caso esclusi dalla definizione le cartelle riguardanti:

a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del Regolamento UE n. 2015/1589 del Consiglio del 13.07.2015;
b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
d) le sanzioni diverse da quelle irrogare per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

La Rottamazione-ter si rivolge anche a coloro che hanno aderito alla prima rottamazione (articolo 6, D.L. n. 193/2016) ma non hanno pagato l’importo condonato e sono pertanto decaduti dal beneficio e a coloro che hanno aderito alla Rottamazione-bis. Per quest’ultimi, l’agevolazione si applica solo a chi entro il 7 dicembre 2018 ha provveduto al pagamento delle rate di luglio, settembre e ottobre 2018 qualora scadute. Così facendo, l’accesso alla Rottamazione-ter è possibile per le somme residue da corrispondere in 10 rate consecutive scadenti al 31 luglio e 30 novembre a partire dal 2019, dovendovi riconoscere anche gli interessi a partire dal 01.08.2019 al tasso dello 0,30%.

Per aderire a questa rottamazione è necessario presentare un’apposita domanda all’Agente della riscossione entro il 30.04.2019, compilando il modello DA-2018 e inviandolo tramite PEC oppure consegnandolo presso gli sportelli dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Nel modello è importante indicare, oltre il numero delle rate in cui si intende dilazionare quanto dovuto, che dove i ruoli si riferissero a contenziosi in corso, l’impegno a rinunciare agli stessi. In questo modo, il giudizio si sospende per il tempo necessario al perfezionamento e una volta estinta la rottamazione, dimostrando al Giudice i pagamenti effettuati, il procedimento si estingue.

L’Agenzia ha chiarito che coloro che hanno aderito alla precedente Rottamazione-bis e pagano le rate scadute entro il 07.12.2018, non devono presentare un’altra domanda per le stesse cartelle in quanto saranno automaticamente ammesse ai benefici della nuova rottamazione. Se è invece in corso una rateazione ordinaria, si può aderire alla Rottamazione-ter decurtando dal debito complessivo quanto già pagato a titolo di capitale, interessi (dell’Ente impositore), aggio del Concessionario e rimborso spere per azioni esecutive.

Rispetto alle precedenti due rottamazioni concesse, questa si presenta sicuramente come la più vantaggiosa.

Innanzitutto, è consesso al soggetto più tempo per pagare in quanto o estingue il tutto in un’unica soluzione entro il 31.07.2019 oppure sono concesse al massimo 18 rate suddivise in 5 anni, aventi scadenza il 31 luglio e 30 novembre (ciascuna di importo pari al 10% del dovuto) per il 2019 e poi, a partire dal 2020, 4 rate all’anno con scadenza 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre.
Per chi aderisce inoltre, viene rilasciato il documento che attesta la regolarità contributiva (DURC), sono concessi 5 giorni di tolleranza per il pagamento delle rate (lieve inadempimento) ed infine si beneficia di un tasso d’interesse più basso (2% annuo a partire dal 01.08.2019, anziché del 4,5%).

Per i ruoli per i quali si aderisce alla rottamazione inoltre:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
b) sono sospesi, fino alla scadenza della 1a o unica rata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive né proseguite procedure esecutive precedentemente avviate a meno che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
e) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del D.P.R. n. 602/1973.

In seguito alla presentazione del modello, l’Agenzia della riscossione comunica al contribuente entro il 30.06.2019 gli importi complessivamente dovuti e l’ammontare delle rate, in caso di accoglimento.

Il contribuente può pagare tramite domiciliazione sul conto corrente, bollettini precompilati dall’Agenzia o presso gli sportelli dell’Agente della riscossione.

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione.

In caso di successiva decadenza, con riguardo ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto e il residuo sarà affidato all’Agente della riscossione per il contestuale recupero, senza possibilità di beneficiare di un’ulteriore rateizzazione ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973.

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