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Telefisco e i chiarimenti sugli interventi edilizi

Telefisco e i chiarimenti sugli interventi edilizi

di Alberto De Stefani (Quaderno settimanale n. 5/2022 del 31/01/2022 – www.sercontel.it)

Come era facile ipotizzare, durante Telefisco ci sono stati molti chiarimenti forniti da parte dell’Agenzia delle Entrate in merito alle detrazioni per interventi edili.

Tuttavia, gli esperti del settore hanno notato che nemmeno in questa occasione è stato stabilito il termine entro cui vanno sostenute le spese per poter beneficiare del “sismabonus acquisti”, previsto dall’art. 16 comma 1-septies del DL 63/2013, nella versione superbonus del 110%.

Focalizzandosi invece sulle risposte fornite, è stato invece precisato che in caso di interventi influenti e non influenti, come la pulitura o la tinteggiatura della facciata esterna nell’ambito del bonus facciate, occorre apporre il visto di conformità e attestare la congruità delle spese.

Il comma 29 della L. 234/2021 stabilisce che per i bonus edilizi diversi dal superbonus dove si procede con la cessione della detrazione o con lo sconto in fattura (art. 121 del DL. 34/2020), non occorre l’apposizione del visto di conformità e nemmeno l’attestazione della congruità delle spese previsti dal DL. 157/2021, con riguardo ai soli interventi rientranti nell’edilizia libera e di importo inferiore a 10.000 euro, ad eccezione degli interventi che beneficiano del bonus facciate. In altre parole, nel caso si proceda a cedere il credito o chiedere lo sconto sul corrispettivo per gli interventi rientranti nel bonus facciate, è obbligatorio che venga apposto il visto di conformità e attestata la congruità delle spese.

Gli interventi che beneficiano del superbonus possono essere oggetto della detrazione o dello sconto in fattura, solo al momento della loro conclusione o diversamente sulla base di due stati avanzamento di lavoro, ciascuno dei quali non inferiore al 30% del lavoro complessivo.

Con l’applicazione del superbonus è necessario aver effettuato degli interventi trainanti di efficienza energetica di cui al comma 1 dell’art. 119 del DL 34/2020 e/o degli interventi trainanti di riduzione del rischio sismico, elencati invece al comma 4.

Nel caso in cui ci siano capitolati di appalto che prevedono sia interventi di efficienza energetica sia di riduzione del rischio sismico e per rispettare la soglia di completamento del 30% del SAL nell’ottica di esercitare la cessione del credito o lo sconto in fattura, è possibile separare i due ambiti di intervento, verificando la validità del SAL in modo disgiunto. A tale considerazione si arriva unendo la risposta a interpello DRE Veneto n. 907-1595/2021 e la risposta n. 53/2022 dell’Agenzia delle Entrate.

Con la risposta a interpello n. 791/2021, l’Agenzia delle Entrate ha invece chiarito se è possibile beneficiare, sempre riguardo al superbonus, della finestra temporale agevolata più ampia stabilita dai commi 3-bis e 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020 rispetto a quella del 30.06.2022, se viene prevista una proroga del termine solo al raggiungimento di una determinata percentuale di completamento dell’intervento complessivo entro una data precedente. L’Agenzia ha precisato che la verifica del requisito del superamento della richiesta percentuale di completamento dell’intervento complessivo si effettua considerando l’intero intervento e non solo gli importi che possono beneficiare del superbonus.

È stato inoltre stabilito che il limite di massimo di spesa previsto per gli interventi finalizzati a eliminare le barriere architettoniche, ai sensi dell’art. 16-bis comma 1 lett. e) del TUIR, che rientrano tra quelli “trainati” per i quali si può beneficiare del superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, se effettuati insieme a interventi trainanti di riqualificazione energetica o antisismici, è di 96.000 euro per ogni unità abitativa, comprese le pertinenze e anche se risultano separatamente accatastate.

Le spese che riguardano gli interventi invece effettuati sulle parti comuni degli edifici, essendo oggetto di un’autonoma previsione agevolativa, devono essere considerate autonomamente dal condomino o dall’unico proprietario dell’edificio, di al massimo 4 unità, al fine di determinare l’importo massimo di spesa per cui è possibile beneficare dell’agevolazione.

Infine, nel caso in cui l’eliminazione delle barriere architettoniche è “trainato” da un intervento antisismico, nel limite dei 96.000 euro previsto come massimale di spesa ammesso, occorre considerare anche le spese sostenute per l’intervento antisismico.

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